<< precedente | successiva >> |
E A PALAZZO CARAFA È SCONTRO IN COMMISSIONE TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE
I sigilli del Tar chiudono nel merito l'odissea del comparto 59: gli insediamenti possibili sono solo quelli artigianali. Ma la Codir non abbandona le armi è già si preannuncia una nuova battaglia davanti al Consigilo di Stato. I giudici del Tribunale amministrativo hanno emesso ieri i verdetti definitivi sull'intricata vicenda, precisando nelle sentenze sul quattro i ricorsi presentati le motivazioni che hanno di fatto sancito l'annullamento dell'approvazione del piano particolareggiato. Innanzitutto il Collegio presieduto da Aldo Ravalli ha dichiarato improcedibile, per «cessazione della materia del contendere», il ricorso con cui la Codir, tramite l'avvocato Pietro Quinto chiedeva l'annullamento della delibera del Consiglio del 17 giugno scorso con la quale venne respinta la proposta di approvare in via definitiva il progetto del comparto 59. I giudici hanno rilevato che con la successiva deliberazione del 13 dicembre il Comune ha espresso l'autonoma scelta di ritirare la precedente delibera, sostituendola con la diversa decisione di approvare il comparto 59 proposto dalla Codir. Nell'ambito dello stesso ricorso, sostenuto per conto del Comune dagli avvocati Francesco Flascassovitti, Angelo Vantaggiato e Massimo Basurto, il Tar ha inoltre respinto la richiesta risarcitoria avanzata dalla società, poiché la stessa, non avrebbe svolto «alcuna argomentazione tendente a dimostrare la sussistenza di un'ipotetica colpevolezza dell'amministrazione comunale. Fra tutti i contendenti ad aver avuto ragione sono stati i singoli commercianti difesi dagli avvocati Giovanni e Gianluigi Pellegrino con attività nei comuni di Lecce e Trepuzzi. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità del ricorso degli operatori i cui interessi verrebbero ad essere direttamente colpiti dall'approvazione del piano, considerata la destinazione del comparto. I giudici hanno ribadito al proposito che dall'interpretazione degli articoli delle norme tecniche d'attuazione emerge che nelle zone D3 è consentita unicamente la localizzazione di Comparto 59, ecco le motivazioni dei giudici del Tar fici artigianali e di impianti per La commercializzazione dei prodotti dell'artigianato. «Appare evidente si legge nella sentenza - che il piano particolareggiato sia finalizzato alla realizzazione di un vero e proprio 'Ipermercato'' dal momento che nella deliberazione commissariale 437 dei 6 marzo "98 viene espressamente menzionata la specifica istanza della Codir per ottenere il nulla o-sta all'apertura di un ipermercato e la relativa nota di risposta della Regione pervenuta al Comune di Lecce il 17 febbraio del '96». Risolta anche la questione legata all'incompatibilità del sindaco con l'incarico dell'ingegnere Enzo Poli: i giudici hanno confermato come egli abbia rinunciato al progetto in epoca «ben precedente» l'emanazione della delibera di dicembre. Inammissibile, invece, il ricorso della Lega regionale delle cooperative, sostenuto, anche questo, dagli avvocati Pellegrino. L'approvazione del piano, secondo la sentenza, «non arreca pregiudizio all'interesse collettivo a tutela del quale la ricorrente dichiara di operare». Niente da fare, inoltre, per Confcommercio e Confesercenti sostenute dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani: successo, invece, per altri singoli commercianti difesi da Sticchi nell'ambito dello stesso ricorso. Come per gli altri operatori, il Tar ha evidenziato la legittimazione ad opporsi ad un atto “immediatamente lesivo dei loro interessi". Ammissibile, infine, per il Tribunale, pure l'intervento «ad adiuvandum» della società Cedis, rappresentata dagli avvocati Sante e Vittorio Nardelli. «La nostra soddisfazione dice Gianluigi Pellegrino - è che i giudici hanno accolto i due principali motivi di ricorso, sull'interpretazione della norma del piano. Interpretazione che, una volta scoperta l’esistenza del trattino e non della virgola, e letta la relazione finale d'accompagnamento del Prg, era assolutamente pacifica. E si tratta di atti in possesso del Comune che, invece, come abbiamo censurato nel ricorso, ha approvato il comparto in clamoroso contrasto con i medesimi atti. Per dire la verità, inoltre, è noto che il Consiglio di Stato quando ha affrontato la fase cautelare non conosceva l'esistenza ne del trattino, ne della relazione allegata al Prg». Il Tar - dice invece Quinto - pur accogliendo molte nostre tesi, in particolare sull'inammissibilità dei ricorsi della Lega delle cooperative e delle associazioni di categoria, ha ritenuto di confermare l'interpretazione restrittiva dell'articolo 79 delle norme d'attuazione già espressa nell'ordinanza cautelare annullata dal Consiglio di Stato. Il mio auspicio è che il giudice d'appello confermi a sua volta, il proprio orientamento in senso favorevole alla Codir». Soddisfatto per il giudizio l'avvocato Francesco Flascassovitti. «L'illegittimità dell'insediamento nel comparto 59 del progetto Codir - dice - è tesi da me sostenuta per primo sin dalle difese dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, in occasione dell'impugnativa della Codir della delibera consiliare della mancata approvazione del piano. La sentenza, dunque, costituisce il pieno riconoscimento della mia tesi».
«In questa vicenda - dice Sticchi Damiani - ci sono stati toni accesi e polemiche, ma il punto cruciale resta l'interrogativo se si possa fare o no l'ipermercato nella zona Individuata dal comparto 59. Il Tar ha dato risposte esaurienti, che non credo possano essere superate. E cioè che non si può fare un ipermercato. Alla luce di questa pronuncia - spiega - sembra evidente che minacce e diffide sono state sopra le righe, e che è giunto il momento di porre fine a questa "guerra" e di iniziare una riflessione serena e pacata. Non è detto che chi grida di più ha sempre ragione. E poi c'è un altro aspetto importante. Il Tar ha detto che quello in questione è un piano particolareggiato. Solo per questo è sottratto all'obbligo di inclusione in un Ppa. Se è cosi ed essendo venute meno le ordinanze cautelari, la questione del piano Codir è nella piena disponibilità del Consiglio, Il quale, trattandosi di piano particolareggiato, può anche astenersi dal prenderlo ulteriormente in esame>>.
Autore / Fonte: LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 15 FEBBRAIO 2001
<< precedente | successiva >> |