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20 LUGLIO 2011 - ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO QUARTA SEZIONE - NR.3146 DEL 20 LUGLIO 2011

MILITARE - ARMA DEI CARABINIERI - PRESENZA DI TATUAGGIO DI GRANDI PROPROZIONI  - ESCLUSIONE DAL RECLUTAMENTO - LEGITTIMITA'

riferimenti giurisprudenziali in calce all'ordinanza

N. 03146/2011 REG.PROV.CAU.

N. 05087/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 5087 del 2011, proposto da:


 

Sergio Ciro Gentile, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, viale B. Buozzi, 87;


 

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Filippo Gianluca Di Paola;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02133/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER RECLUTAMENTO DI 1552 CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di /reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte appellante l’avvocato Giorgio Carta;

- considerato che nella fattispecie non sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole del ricorso, e ciò in base all’orientamento già affermato per il quale il tatuaggio di grandi proporzioni assume una valenza deturpante, integrando quindi un fattore ostativo al reclutamento;

 


 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

respinge la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

Le spese della presente fase del giudizio vengono compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

SENTENZA TAR LAZIO IMPUGNATA
 


 

N. 02133/2011 REG.PROV.COLL.

N. 08748/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Ciro Gentile, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, viale Bruno Buozzi 87;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Davide Porcellini;

per l'annullamento

del provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

 


 

Visto il ricorso, ed il successivo atto di “motivi aggiunti”, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor Ciro Gentile ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – per una sua riscontrata alterazione della cute (e, più precisamente, di un tatuaggio – delle dimensioni di cm.13x8 – sulla coscia sinistra) – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.2.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

-che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale;

-che un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell’Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisio-psico-attitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore),

si osserva

-che, nell’occasione, la p.a. ha fatto riferimento alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva Tecnica del 5.12.2005: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla “Dermatologia”, causa di inidoneità al servizio militare;

-che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i “riflessi fisiognomici” menzionati dalla cennata normativa settoriale) sull’epidermide e sull’ipoderma;

-che (detto in altri, e più chiari termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica;

-che tali sostanze possono infatti stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute: ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose;

-che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma.

Orbene; stante quanto testé evidenziato (che rende superflua ogni considerazione – concernente l’estetica e/o il decoro – sulla visibilità, o meno, del tatuaggio) non si vede come la p.a. – pena la violazione del principio della “par condicio” tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato.(Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

E dunque; atteso

-che l’impugnato giudizio sanitario (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

-che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno;

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2011, con l'intervento dei magistrati:

 

 

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

Autore / Fonte: www.giustizia.amministrativa.it - AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI) 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT -AVVOCATO GIOVANNI VITTORIO NARDELLI Studio Legale Nardelli

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