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24 GIUGNO 2011 - GIURISDIZIONE - NOMINA DIRETTORE GENERALE ENTI LOCALI - Tar Puglia - Bari, Sezione Seconda, nr.877 del 24 giugno 2011

N. 00977/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00869/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2011, proposto da:
Michele Petruzzellis, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Calcagnile, Rocco De Franchi e Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso Fiorenzo Calcagnile in Bari, via Prospero Petroni, 40;

contro

Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Vitt. Nardelli in Bari, piazza Umberto I°, N. 62;

nei confronti di

Onofrio Padovano;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del Decreto del Presidente della Provincia di Bari prot. n. 16/DP del 28 marzo 2011, affisso all’Albo Pretorio in pari data e non altrimenti comunicato, con il quale si è proceduto alla nomina del controinteressato a Direttore Generale dell’Ente resistente, determinandone altresì il relativo trattamento economico e demandando al Responsabile del competente Servizio di provvedere all’impegno di spesa ed alla stipula del simmetrico contratto;

- nonché, per quanto di ragione, di tutti gli atti connessi, sottostanti, presupposti, conseguenti e correlati.

 


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Fiorenzo Calcagnile, Rocco De Franchi, G. Buscicchio e G.V. Nardelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il decreto del presidente della Provincia di Bari relativo alla nomina a Direttore Generale dell’Amministrazione provinciale nella persona del controinteressato dott. Onofrio Padovano.

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione di cui alla determina dirigenziale prot. n. 251/AA.GG. del 16/2/2011, unitamente ad altri candidati.

E’ intervenuto quindi l’impugnato provvedimento di nomina.

Il ricorrente deduce:

eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili in relazione alla circostanza con non sarebbe stata espletata nessuna istruttoria ne vi sarebbe traccia alcuna della attività valutativa e della motivazione della scelta del candidato;

contraddittorietà e violazione della delibera G.P. n. 5/2011;

eccesso di potere per falsa presupposizione in relazione ai titoli valutabili come pubblicazione;

violazione art.1, comma 1, del regolamento provinciale per omessa indicazione della copertura di spesa; violazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Bari chiedendo la reiezione del ricorso.

Considerato che il ricorso in esame risulta inammissibile sotto vari profili, atteso che – anche a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura ampiamente discrezionale e fiduciaria del provvedimento nonché in ordine all’interesse del ricorrente correlato all’età anagrafica – esula comunque dall’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

Ed invero in materia di rapporto di impiego ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo solo con riferimento all’ipotesi di procedimenti concorsuali finalizzati alla costituzione del rapporto, oltre alla vicende disciplinari e talune speciali categorie di dipendenti pubblici.

La giurisdizione in materia riservata al giudice amministrativa risulta specificamente e tassativamente limitata, risultando viceversa la giurisdizione del G.O. prevista residuale e generale.

Nel caso si specie difettano tutti gli indici sintomatici della fattispecie concorsuale, non essendo prevista nè una Commissione, nè una graduatoria finale nè alcun altro elemento che possa portare a ricondurre la fattispecie nell’ambito della nozione di procedura concorsuale finalizzata a costituire un rapporto di impiego, trattandosi viceversa nomina discrezionale e fiduciaria rispetto alla quale la dichiarazione di disponibilità e l’offerta di curricula da parte degli aspiranti costituisce un mero supporto idoneo a consentire solo una preliminare valutazione dell’idoneità dei candidati, tenuto conto che la nomina afferisce ad una posizione altamente fiduciaria implicante stretta collaborazione con gli organi di governo della Provincia

In tal senso deve dunque provvedersi.

Ricorrono giustificati per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, ed in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

Rosalba Giansante, Referendario

 

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 


Autore / Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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