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27 LUGLIO 2011 - CONSIGLIO DI STATO SESTA SEZIONE NR.4490 DEL 27 LUGLIO 2011

PUBBLICO IMPIEGO - ATENEI ED UNIVERSITA' - PROFESSORI ORDINARI - PERMANENZA IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA' - POTERE ECCEZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE IN COSIDERAZIONE DELLE GENERALI ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - ADEGUATA MOTIVAZIONE - ESCLUSIVAMENTE IN IPOTESI DI CONCESSIONE DELLA PROROGA

N. 04490/2011REG.PROV.COLL.

N. 08307/2010 REG.RIC.

N. 08308/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8307 del 2010, proposto dall’Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Maurizio Grassini, non costituito in giudizio;



 

sul ricorso numero di registro generale 8308 del 2010, proposto dall’Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Michele Arcangelo Feo, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8307 del 2010:

della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza, 10 giugno 2010, n. 16924, resa tra le parti, concernente diniego di permanenza in servizio attivo per un biennio accademico.

quanto al ricorso n. 8308 del 2010:

della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza n. 10 giugno 2010, 16916, resa tra le parti, concernente diniego permanenza in servizio attivo per un biennio accademico.

 


 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 aprile 2011 il consigliere Andrea Pannone e udito per le amministrazioni appellanti l’avvocato dello Stato Fiorentino.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Il professor Grassini, nato il 25 febbraio 1939, professore ordinario di “econometria” (settore scientifico disciplinare SECS-P/05) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Firenze, in data 5 novembre 2008 presentava domanda di prolungamento biennale del servizio ai sensi dell'art 16 del d.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992.

Il professore Feo, nato il 9 novembre 1938, ordinario della Facoltà di Lettere e Filosofia, settore scientifico disciplinare FIL LET 13, filologia medievale ed umanistica, presentava domanda di prolungamento biennale del servizio ai sensi dell’art 16 del d.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992.

Con decreto del dirigente area risorse umane del 28 gennaio 2008 veniva disposto il prolungamento del servizio del professore Feo.

A seguito della modifica introdotta dall'art 72 comma 7 del d.l n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, il senato accademico individuava alcuni criteri per i trattenimenti in servizio: nella delibera del 19 novembre 2008 si faceva riferimento all'unico docente di un settore scientifico disciplinare il cui insegnamento è obbligatorio e senza che ci siano docenti di settori affini e al contributo eccezionale ed insostituibile del docente alla ricerca; nella seduta del 4 marzo 2009, è stato specificato il criterio del contributo eccezionale ed insostituibile del docente alla ricerca, ai fini del trattenimento in servizio: partecipazione ad un bando PRIN nel triennio 2006-2008; punteggio complessivo nella valutazione CIVR 2001-2003; responsabilità di progetti di ricerca, nel 2005 - 2009, secondo parametri, entità e durata indicati.

A seguito delle predette delibere l’Università richiedeva ai docenti l’eventuale integrazione delle domande già presentate.

Il professor Feo integrava la domanda facendo riferimento alla propria attività di insegnamento e di ricerca ed in particolare alla attività relativa agli studi sul Petrarca e alla direzione del Centro studi Petrarca.

In base ai criteri fissati dal senato accademico, entrambe le domande di trattenimento in servizio, presentate dai proff. Grassini e Feo, venivano respinte con decreti rettorali del 30 luglio 2009, rispettivamente n. 980, prot. 53289, e n. 985, prot. 53285.

Entrambi i docenti impugnavano innanzi al TAR per la Toscana i suddetti decreti, le deliberazioni del senato accademico, nonché tutti gli altri atti indicati nelle sentenze appellate.

Il TAR per la Toscana accoglieva i ricorsi dei docenti con le sentenze 10 giugno 2001, n. 16916 (Feo) e n. 16924 (Grassini).

Il giudice di primo grado riteneva illegittimi i criteri adottati con le deliberazioni del senato accademico perché più restrittivi di quelli ex lege previsti. Essi privilegiavano pressoché esclusivamente la ricerca e tenevano conto di parametri parziali, quali i finanziamenti PRIN, la valutazione CIVR, la ripartizione dei fondi FFO, senza considerare altri profili quali l’esperienza professionale dei docenti, e fattori ulteriori relativi alla qualità e ai risultati dell’offerta formativa, all’attività didattica, all’efficacia ed efficienza delle sedi didattiche di Ateneo.

Lo stesso criterio derogatorio (unico docente del settore scientifico disciplinare per insegnamenti obbligatori e senza docenti inquadrati in settori affini dell’intero ateneo) appariva irragionevole, in relazione ad una compiuta valutazione delle esigenze organizzative dell’amministrazione, potendo il collocamento a riposo del docente interessato pregiudicare l’efficienza e la qualità dell’offerta formativa dell’Università di Firenze.

Le istanze cautelari richieste dall’Università degli studi di Firenze avverso le sentenze impugnate venivano accolte con ordinanza del 13 ottobre 2001, n. 4708 (Grassini) e 4709 (Feo).

Gli appellati non si costituivano in giudizio.

All’udienza del 29 aprile 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

I ricorsi indicati in epigrafe possono essere riuniti in ragione dell’identità sostanziale delle sentenze impugnate.

Essi sono fondati.

La Sezione non può che confermare quanto già deciso con la propria sentenza 24 gennaio 2011, n. 479.

L'art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, affermava che “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio (…) per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi”; tale norma riconosceva quindi ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (compresi i professori universitari) un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo riposo descritto (Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 573).

Successivamente l'art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992 è stato integralmente sostituito dall'art. 72, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, il quale, introducendo parametri di determinazione positiva, prevede ora che: “È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”.

Questa normativa sopravvenuta non contempla più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza vada valutata discrezionalmente dall'amministrazione e possa avere accoglimento solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali sono legati ai profili organizzativi generali dell'amministrazione medesima (“in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali”) e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente (“in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi”).

Va considerato, invero, che la permanenza in servizio oltre i limiti ordinari di età è istituto che, medio tempore, ha subito una radicale trasformazione rispetto alla configurazione che aveva avuto dall’art. 3 l n. 421 del 1992. Infatti, con l’innovazione introdotta dall’art. 72, comma 7, d.l. n. 112 del 2008 è divenuto istituto da considerare ormai eccezionale a causa delle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica espressamente perseguito con la manovra di cui allo stesso decreto-legge, e segnatamente con le disposizioni del Capo II, tra cui è quella in esame. Pertanto la sua determinazione in concreto va sorretta, se nel senso della protrazione del servizio, da adeguate giustificazioni in relazione ai parametri di valutazione indicati dalla disposizione.

Tra questi è la considerazione delle effettive “esigenze organizzative e funzionali” dell’amministrazione, rispetto a cui “la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti” rappresenta un criterio giustificativo necessario, ma ulteriore, e non già la ragione determinante.

Si tratta infatti di dar corso ad un’ipotesi eccezionale di provvista di docente, che deve essere adeguatamente giustificata da oggettivi e concreti fatti organizzativi, tali da imporre che si faccia ricorso a tale particolare strumento. L’esternazione di una tale giustificazione della scelta – insieme a quella sugli altri elementi richiesti dalla disposizione - è necessaria per dar conto del come e perché l’amministrazione si determini, derogando alle esigenze di risparmio perseguite dalla legge, a seguire questa speciale via. Non così è quando l’Amministrazione si determini negativamente, ricorrendo allora la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età, che non richiede una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato. La ratio della nuova norma è infatti essenzialmente di contenimento finanziario e questo prevale, perché così vuole questa legge, sulla qualità professionale del docente: sicché è nella prima valutazione che va incentrata la scelta e ne va, se positiva rispetto alla disponibilità offerta dall’interessato, manifestata la ragione.

Non v’è chi non veda, del resto, che una diversa opinione comporterebbe la rappresentazione di una valutazione che sarebbe essenzialmente incentrata - se non addirittura come in passato sulla mera volontà del docente - su detta esperienza professionale, dalla cui “particolarità”, piuttosto che dalle oggettive esigenze organizzative dell’amministrazione, verrebbe a dipendere una protrazione di rapporto che la nuova norma vuole ormai in principio limitare perché va ad incidere negativamente sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Questa è la ragione della stessa ipotesi dell’art. 72, comma 9, sul doveroso riesame (tale è il significato di “riconsiderare”) dei provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati, imposto direttamente dalla disposizione: l’àmbito della cui motivazione, per questa evidente identità di funzione, è il medesimo di quello del comma 7. I parametri sono dunque gli stessi.

È stata dunque, con l’innovazione del 2008, introdotta una nuova disciplina, che ha invertito il rapporto tra regola ed eccezione della legislazione del 1992. L’uso del termine “facoltà” per descrivere ora null’altro che la possibilità, da parte dell’interessato, di domandare all’Amministrazione il trattenimento in servizio, ma non più un diritto all’ufficio. La struttura della fattispecie definita dalla nuova disposizione si configura come eccezionale e soggetto a rigorose condizioni l'accoglimento.

I criteri seguiti dall’appellante Ateneo, per il contenimento delle spese, appaiono al Collegio idonei presupposti per l’adozione dei successivi decreti di diniego: il che non implica, ovviamente, sottovalutazione del ricchissimo e ragguardevole curriculum dell’appellato, ma solo non si sono ravvisate le esigenze eccezionali che avrebbero legittimato la deroga al criterio generale.

Il percorso argomentativo sviluppato dal primo giudice non resiste pertanto alle censure articolate nell’appello. Il gravame dell’Amministrazione contro la sentenza deve conseguentemente essere accolto, con conseguente riforma delle decisioni e reiezione dei ricorsi di primo grado.

Sussistono nondimeno le condizioni di legge per compensare le spese processuali sostenute dalle parti a cagione della complessità delle questioni devolute all’esame del Collegio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunitili, li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi presentati in primo grado.

Compensa spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it   AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)
 
 
 
 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)

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