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GIUDIZIO PENSIONISTICO - MILITARE DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO - PENSIONE PRIVILEGIATA DI REVERSIBILITA' IN FAVORE DEL PADRE - CONDIZIONI - INABILITA' A PROFICUO LAVORO - NECESSITA'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEICONTI Sent. 849/2011
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
ha pronunciato la seguente
sul ricorso iscritto al n. 6633/PM (ex 2989/M, ex 082870) del Registro di Segreteria, proposto dal sig. X Gennaro, nato il 20.2.1916 a Margherita di Savoia (FG), già ivi residente, riassunto dopo il decesso di costui dall’erede Ferdinando X, elettivamente domiciliato in Lecce alla via M. Bernardini n. 2 presso lo studio dell’avv. Giandomenico Daniele che lo rappresenta e difende,
avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 448 del 28.4.1969.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Udito, nella pubblica udienza del 13 maggio 2011, l’avv. Giandomenico Daniele; non comparso il Ministero convenuto.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 948 del 28.4.1969 il Ministero della Difesa negò al sig. X Gennaro – padre di X Giuseppe, militare di leva deceduto per infermità giudicata dipendente da causa di servizio – trattamento privilegiato nella considerazione che il richiedente non era, al momento della morte del congiunto, di età superiore ai 58 anni o inabile a proficuo lavoro.
Con ricorso depositato nella Segreteria della soppressa Sezione IV Giurisdizionale (Pensioni Militari) in data 17.7.1969, il sig. X Gennaro, impugnava il testè citato decreto ministeriale deducendo che alla data del decesso del figlio aveva oltre 50 anni e che una grave forma di artrosi alla spina dorsale non gli consentiva di svolgere il suo specifico mestiere di pescatore.
Nelle conclusioni redatte della Procura Generale, all’epoca competente a svolgere l’istruttoria sui giudizi pensionistici, si chiedeva il rigetto del ricorso in quanto dal certificato rilasciato dall’Ufficiale Sanitario del comune di Margherita di Savoia e dal Medico Provinciale di Foggia il ricorrente non risultava, all’epoca del decesso del figlio, affetto da infermità tale da renderlo inabile a proficuo lavoro.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 19/1994, il fascicolo processuale è stato trasmesso, per competenza territoriale, a questa Sezione Giurisdizionale, ove il ricorso è stato dapprima interrotto, per constatato decesso del ricorrente, e poi proseguito dall’erede Ferdinando X che, patrocinio dell’avv. Giandomenico Daniele, ha depositato memoria difensiva in data 27.4.2011.
Con tale scritto, nel rappresentare che all’originario ricorrente, con decreto ministeriale n. 255 del 10.10.1987, era stata concessa la pensione privilegiata vitalizia di £. 1.225.500 a partire dall’1.11.1986, ha dedotto la sussistenza, in capo al suo dante causa, del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro, già a partire dalla data del decesso di X Giuseppe, stante l’infermità “diplegia spastica degli arti inferiori - artrosi cervicale” che aveva determinato il riconoscimento dell’invalidità al 50% (Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Foggia del 11.2.1971), invalidità che, in ragione della peculiare attività di pescatore, comportava di certo l’inabilità a proficuo lavoro.
Ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della pensione di reversibilità a favore del dante causa a partire dalla data del decesso di Gennaro X, in via gradata, il riconoscimento della pensione di che trattasi dalla data di raggiungimento del 60° anno di età. Ha chiesto, in ogni caso, il pagamento della pensione di £. 1.2555.500 mensili, come previsto nel decreto n. 255 del 10.10.1987, a partire dall’1.11.1986, in luogo della somma mensile di £. 680.495, effettivamente riscossa. Ha chiesto, inoltre, sulle somme dovute il pagamento cumulativamente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria oltre gli interessi anatocistici, con condanna del Ministero alle spese di lite.
Il Ministero della Difesa, con memoria in data 29.4.2011, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che alla data della morte di Gennaro X il padre, originario ricorrente, era affetto da artrite lombosacrale (cfr. certificato in data 21.10.1968 dell’Ufficiale Sanitario del Comune di Margherita di Savoia), che tale infermità non rientrava tra quelle contemplate dall’art. 16 del R.D. 497/1916 e che il ricorrete all’epoca aveva appena compiuto il 50° anno di età.
All'udienza del 13.5.2011 l’avv. Giandomenico Daniele ha chiesto l’accoglimento del ricorso insistendo per l’acquisizione di parere medico-legale circa lo stato di inabilità a proficuo lavoro del ricorrente alla data di decesso del figlio, istanza già formulata nell’atto scritto.
Il giudizio, non comparso il Ministero convenuto, è stato definito come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il gravame ha ad oggetto la pretesa del padre di militare di leva, deceduto per causa di servizio, a conseguire la pensione privilegiata di reversibilità.
Tra i presupposti previsti dalla normativa di settore, il Ministero convenuto ha ritenuto insussistente quello dell’inabilità a proficuo lavoro anche in considerazione del fatto che, all’epoca del decesso del figlio, il sig. X Gennaro aveva soltanto 50 anni.
Rileva questo giudicante che, secondo quanto emerge dal certificato dell’Ufficiale Sanitario del comune di residenza, il ricorrente, all’epoca del decesso del figlio, era affetto da artrite lombo-sacrale.
Non può ritenersi che una tale infermità comportasse l’inabilità a proficuo lavoro da parte del ricorrente, anche in relazione alla età, alla data del decesso del figlio, assolutamente distante dal limite degli anni 58, all’epoca previsto, quale requisito alternativo, per ottenere la pensione di reversibilità.
D’altronde dai certificati dell’Ufficio Imposte Dirette di Cerignola, prodotti dallo stesso ricorrente nel 1983 al fine di sollecitare la definizione del ricorso, emerge che costui negli anni ’70, quindi in un periodo successivo a quello della morte del figlio, abbia conseguito redditi da lavoro dipendente, circostanza questa rafforza la convinzione che la denunciata infermità artrosica non era, all’epoca del decesso del figlio, di entità tale da comportare l’inidoneità a proficuo lavoro.
Quanto fin qui ritenuto è ulteriormente convalidato anche dal contenuto del verbale di visita collegiale dell’1.2.1971 della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Cerignola in cui è stato annotato, tra le notizie anamnestiche, che il ricorrente da due anni prima aveva iniziato ad accusare dolori in sede lombosacrale con difficoltà di deambulazione: quindi non dal quinquennio precedente. In tale occasione, peraltro, il ricorrente non fu riconosciuto inabile al lavoro ma gli venne riscontrata una invalidità soltanto del 50.
In definitiva, dall’ esame della documentazione sanitaria del periodo più prossimo alla data del decesso del figlio, non risulta che il ricorrente fosse nella condizione di inabile a proficuo lavoro sicché, essendo alla suddetta data appena cinquantenne, egli non possedeva i requisiti per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità collegata al decesso del figlio militare.
La domanda contenuta nella memoria difensiva dell’erede rissuntore, tesa a conseguire la pensione privilegiata, quanto meno dalla data di compimento del 60 anno di età (limite elevato da modifica legislativa), è inammissibile perché non preceduta da idonea istanza in sede amministrativa come richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 184 e 83 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 e dall’art. 71 lett. b del R.D. 1038/1933.
Parimenti inammissibile, ai sensi del citato art. 71, lett. b, la domanda formulata nella memoria difensiva del riassuntore tesa alla liquidazione, a partire dall’1.11.1986 e sulla base del D.M. n. 255 del 10.8.1987, dell’importo mensile di £.1.225.500 in luogo di quello di £. 680.495, effettivamente percepito.
Tale domanda risulta, peraltro, palesemente infondata posto che nel decreto ministeriale n. 255 del 10.8.1987 viene indicato l’importo annuo della pensione e non quello mensile come erroneamente ritenuto dal riassuntore.
Alla luce delle suesposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato ed in considerazione della circostanza che il Ministero della Difesa, pur costituto, non ha esposto né reclamato spese di lite, reputa equo, questo giudice, disporre la compensazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionaledella Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 6633 proposto dal sig. X Ferdinando e riassunto dal sig. X Ferdinando.
Spese compensate.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13 maggio 2011.
F.to (Pasquale Daddabbo)
Depositata in Segreteria il 21/07/2011
IL DIRIGENTE
Il Direttore di Cancelleria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
Autore / Fonte: www.corteconti.it - AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)
Autore / Fonte: WWW.CORTECONTI.IT - AVVOCATO GIOVANNI VITTORIO NARDELLI Studio Legale Nardelli
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