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N. 04394/2011REG.PROV.COLL.
N. 04768/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4768 del 2011, proposto dalla Regione Campania, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Poli n.29;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel bacino del fiume Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, sezione prima n. 01501/2011, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione all'utilizzo dei sedimenti da dragaggio del fiume Sarno da utilizzare come copertura giornaliera delle discariche per rifiuti non pericolosi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel bacino del fiume Sarno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Marzocchella e l’avvocato dello Stato Carla Colelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
considerato che la Regione Campania ha espressamente gravato la sentenza per incompetenza del T.A.R. della Campania in relazione alla fattispecie dedotta, devoluta funzionalmente al T.A.R. del Lazio;
considerato che la questione sottoposta a giudizio attiene agli interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti e di sistemazione del bacino idrografico del fiume Sarno, ed in particolare riguarda la possibilità di utilizzare il materiale di dragaggio in discarica, come copertura giornaliera dei rifiuti ivi sversati e depositati;
considerato che quindi la questione oggetto di scrutinio attiene ad una fase di gestione del rifiuto, comportando da un lato un utilizzo del materiale di dragaggio all’interno di una discarica e dall’altro contemporaneamente costituendo una forma di recupero e di riutilizzo del materiale stesso;
considerato che, stante la riconduzione della vicenda all’interno della nozione di gestione del ciclo dei rifiuti, e quindi di una tipologia di controversie spettanti funzionalmente al T.A.R. del Lazio, in virtù dell’art. 135, comma 1, lett. e) e dell’art. 14, comma 1, del codice del processo amministrativo, deve essere annullata la sentenza, in quanto emessa da giudice incompetente;
considerato che, a norma del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo, l’intervenuto annullamento per ragioni di competenza determina la rimessione al giudice di primo grado competente, individuato nel T.A.R. del Lazio;
considerato che le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, vista la parziale novità della questione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 4768 del 2011 e per l’effetto annulla la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, n. 1501 del 18 marzo 2011 e rinvia al giudice di primo grado funzionalmente competente, individuato nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Autore / Fonte: www.giustizia.amministrativa.it - AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)
Autore / Fonte: www.giustizia-amministrativa.it-AVVOCATO NARDELLI (Studio Legale Avv.Sante Nardelli)
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