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15 LUGLIO 2011 - CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA, NR.4311 DEL 15 LUGLIO 2011

RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA. Ai fini della determinazione del valore del bene occorra tenere conto di quanto previsto dal Piano regolatore generale quale indice di fabbricabilità territoriale e non già quanto previsto come indice di fabbricabilità fondiaria.

 

 

N. 04311/2011REG.PROV.COLL.

N. 03032/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3032 del 2011, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Tullio Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Racco, con domicilio eletto presso Sergio De Felice in Roma, viale delle Milizie, 34;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00097/2011, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tullio Cataldo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Angelo Magrì in sostituzione di Filippo Racco e Giovanni Palatiello (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Con l’appello in esame, il Ministero delle infrastrutture impugna la sentenza 9 febbraio 2011 n. 97, con la quale il TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso proposto da Cataldo Tullio, attuale appellato, ha dichiarato acquisito, in favore del Ministero, il diritto di proprietà di un fondo sito in Siderno Marina per un’estensione di mq. 1050 (fondo già oggetto di procedimento espropriativo, i cui atti – compresa la dichiarazione di pubblica utilità – sono stati oggetto di precedente sentenza di annullamento), ed ha quindi condannato l’amministrazione al risarcimento del danno, quantificato (a seguito di disposta CTU) in Euro 173.250,00.

Il Ministero delle infrastrutture, con un unico motivo di appello, lamenta:

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in punto di risarcimento del danno; errore nella determinazione del quantum risarcitorio; ciò in quanto:

a) l’indice di fabbricabilità territoriale (IFT) previsto dal PRG vigente nell’anno 1998 era di 0,001 mc/mq, e quindi ben diverso da quello considerato dalla consulenza (che è verosimilmente incorsa nell’errore di confondere l’IFT con l’indice di fabbricabilità fondiaria, effettivamente di 1,00 mc/mq), di modo che “le risultanze sono inevitabilmente errate per la conseguente alterazione dell’insieme dei calcoli indirizzati alla determinazione del valore del fondo all’epoca dell’occupazione”;

b) la valutazione non tiene conto della specifica destinazione del suolo (zona F2, destinata ad attrezzature pubbliche urbane e comprensoriali) e determina un carattere edificabile del bene, con riferimento ad una “edificabilità di fatto”, non consentita, dovendosi considerare solo la “condizione legale del terreno”.

Si è costituito in giudizio l’appellato Cataldo Tullio, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza in Camera di Consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.c., ha ritenuto la causa in decisione per il merito.

DIRITTO

L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, limitatamente al primo motivo di impugnazione.

Occorre precisare che, per effetto dei motivi di appello proposti dall’amministrazione, il presente giudizio verte unicamente sulla esattezza della quantificazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno, come determinata dalla sentenza appellata.

Al contrario, non costituisce oggetto del presente giudizio di appello la declaratoria dell’acquisto, in favore del Ministero delle infrastrutture, a far data dal 24 marzo 2004, del diritto di proprietà del fondo di proprietà dell’appellato.

Tanto precisato, occorre osservare innanzi tutto che, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del bene, “per i terreni non edificabili . . . detto valore deve essere commisurato non solo avendo riguardo alla destinazione urbanistica dei terreni, ma anche in generale alle caratteristiche della zona nella quale ricadono, il che implica una valutazione più ampia che tenga conto del sacrificio imposto . . . ma anche delle concrete attuali possibilità di utilizzo dei terreni”, anche in forza della realizzazione dell’opera pubblica (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010 n. 997).

Allo stesso modo, secondo il giudice ordinario (Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2008 n. 3189) il carattere edificatorio del terreno espropriato può essere desunto, oltre che dalla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici adottati od in via di adozione, da altri elementi certi ed obiettivi che attestino una concreta attitudine all'edificazione, come ubicazione, accessibilità, sviluppo edilizio nella zona circonvicina, esistenza di servizi pubblici essenziali.

Accertata la natura del suolo, al fine di individuarne il valore venale, la stima con metodo analitico costituisce criterio sussidiario, da utilizzare quando non sia possibile il ricorso al metodo sintetico-comparativo con riferimento ai prezzi di mercato di aree omogenee (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010 n. 7269 e 11 febbraio 2008 n. 3175).

La valutazione di un suolo edificatorio, ai fini della quantificazione dell’indennità di espropriazione (ma esprimendo un criterio adottabile anche ai fini della determinazione del risarcimento del danno), deve tenere comunque conto della concreta potenzialità edificatoria del suolo medesimo, adottando l’indice di densità territoriale, e non l’indice di densità fondiaria, che esprime solo il valore massimo consentito su una determinata area, in rapporto alla superficie effettivamente suscettibile di edificazione (Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2006 n. 21011; 24 aprile 2007 n. 9891).

Solo per il tramite dell’indice di densità territoriale, infatti, possono essere scontati gli spazi assegnabili a standard con le decurtazioni da essi imposte, e quindi riservati ad infrastrutture e a servizi a carattere generale e, al contempo, possono essere considerate le spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area.

Orbene, nella CTU disposta in primo grado, il consulente ha espressamente dichiarato di avere considerato, per la valutazione di edificabilità delle aree al momento dell’apposizione del vincolo di esproprio, sia la condizione de iure (cioè l’indicazione dello strumento urbanistico), sia quella de facto (dotazione della zona delle principali infrastrutture), pervenendo, sulla base di tale articolato giudizio, a qualificare la zona come “edificabile”.

Ha quindi proceduto alla valutazione dell’immobile dichiarando di adottare il metodo sintetico-comparativo “che fa perno sul confronto o comparazione con immobili ubicati nelle vicinanze e con caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili o poco differenti rispetto al cespite da stimare”. Secondo la CTU, “il procedimento sintetico-comparativo, a differenza di quello analitico, consente di tenere nel giusto conto, attraverso la comparazione dell’immobile da stimare con altri simili, di tutte quelle altre circostanze che influiscono sul valore, comprese quelle relative alla forma, panoramicità, morfologia ed ampiezza del fronte stradale dell’area edificabile”.

Il CTU ha quindi proceduto a determinare l’indice di fabbricabilità territoriale, partendo da quello previsto dalle NTA del PRG, pari a mc/mq 1,00, considerandolo “alquanto basso in relazione all’intorno edificato”, e quindi rideterminandolo in mc/mq 2,50. Ha proceduto, quindi, a definire il volume realizzabile, ottenendolo attraverso la moltiplicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale per la superficie rilevata.

Ha, infine, provveduto a determinare il probabile valore da attribuire alla edificabilità potenziale, come sopra determinata, considerando “la particolare favorevole posizione del terreno rispetto alla strada comunale Corso Giuseppe Garibaldi”.

Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce dei principi sopra esposti, ai fini della determinazione del valore del bene in oggetto, occorra tenere conto di quanto previsto dal Piano regolatore generale quale indice di fabbricabilità territoriale (che l’amministrazione assume essere 0,01 mc/mq), e non già quanto previsto come indice di fabbricabilità fondiaria.

Appare, inoltre, fondato il rilievo dell’appellante amministrazione allorché lamenta come il CTU abbia proceduto alla determinazione di un nuovo indice di fabbricabilità territoriale, senza alcuna motivazione in ordine al criterio specificamente seguito o, più precisamente, in ordine ai parametri tecnici utilizzati, ed in particolare senza che “la valutazione tenga conto della specifica destinazione del suolo”.

La sentenza appellata, avendo fatto proprie le risultanze della CTU, cui si è pervenuti in contrasto con quanto sopra evidenziato, non può essere, dunque, condivisa.

Per le ragioni esposte, l’appello del Ministero delle infrastrutture deve essere accolto, relativamente al primo motivo proposto, con assorbimento dell’ulteriore motivo, e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento della sentenza appellata.

Ritiene, infine, il Collegio che, venuta meno per effetto dell’annullamento della sentenza di I grado la quantificazione del risarcimento del danno da corrispondere all’appellato, il Ministero delle infrastrutture, in applicazione dell’art. 35 d. lgs. n. 80/1998, debba proporre all’appellato il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, determinata secondo i criteri sopra indicati e rapportata all’attualità, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente decisione, o da quella di notificazione se anteriore.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti d onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 3032/2011 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 


Autore / Fonte: www.giustizia-amministrativa.it- AVVOCATO NARDELLI

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