studio legale bari
Studio Legale
TAR PUGLIA BARI - PROCESSO AMMINISTRATIVO - SENTENZE SOLO APPARENTEMENTE PROCESSUALI - IDONEITA' A PASSARE IN GIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 2909 CODICE CIVILE - TAR BARI PRIMA SEZIONE NR.1610 DEL 23 DICEMBRE 2014
TAR PUGLIA BARI - PROCESSO AMMINISTRATIVO - SENTENZE SOLO APPARENTEMENTE PROCESSUALI - IDONEITA' A PASSARE IN GIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 2909 CODICE CIVILE - TAR BARI PRIMA SEZIONE NR.1610 DEL 23 DICEMBRE 2014

PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SENTENZE SOLO APPARENTEMENTE PROCESSUALI -  IDONEITA' A PASSARE IN GIUDICATO AI SENSI DELL'ART.2909 CODICE CIVILE

 

TAR PUGLIA BARI PRIMA SEZIONE NR.1610 DEL 23 DICEMBRE 2014 PRES. ALLEGRETTA REL. D'ALTERIO

FATTO e DIRITTO

I.1 I ricorrenti impugnano, assumendo di avervi interesse, gli atti delle operazioni elettorali in epigrafe meglio individuati, nella parte in cui risulta attribuito un seggio al raggruppamento di liste facenti capo al candidato sindaco non eletto Desiree Digeronimo, e poi a quest'ultima assegnato in forza della previsione di cui all'art. 73, comma 11, del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000). Secondo le deduzioni di parte ricorrente, detto ultimo raggruppamento non avrebbe superato la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi prevista dall'art. 73, comma 7, del citato Decreto legislativo, necessaria per poter partecipare alla ripartizione dei seggi in consiglio comunale, mentre solo per effetto di un'erronea interpretazione ed applicazione della norma predetta la Digeronimo avrebbe conseguito la nomina a consigliere comunale della città di Bari, così sottraendo un seggio alla Lista Movimento Politico Schittulli.

I.2 Si sono costituiti i controinteressati Desiree Digeronimo e Diego De Marzo, contestando la fondatezza delle avverse asserzioni ed insistendo per la reiezione del ricorso.

I.3 Si sono costituiti PU.T.G. - Prefettura di Bari e l'Ufficio Centrale Elettorale di Bari, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva e chiedendo, pertanto, di essere estromessi dal giudizio.

I.4 All'udienza pubblica del 16 dicembre 2014, la causa è passata in decisione.

II. Il Collegio ritiene che, benché fondato nel merito, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse, avuto riguardo alla domanda di annullamento degli atti gravati, in relazione ai motivi di ricorso in esame.

II. 1 Va premesso che con precedente decisione di questa Sezione n. 1470 del 28 novembre 2014, sono già stati annullati l'atto di proclamazione degli eletti per le elezioni comunali del Comune di Bari, tenutesi in data 25 maggio 2014/8 giugno 2014, di cui ai relativi verbali ed allegati delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale del 1° agosto 2014, e tutti gli atti che hanno avallato l'attribuzione di un seggio alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Desiree Digeronimo; ciò in ragione dell'accertata illegittimità del criterio di calcolo utilizzato dalla Commissione Centrale Elettorale ai fini della verifica del superamento della soglia di sbarramento del 3% da parte del predetto raggruppamento di liste, per le motivazioni ivi espresse, che  qui  si  ribadiscono  e  a  cui  si  fa rinvio.  In   conseguenza dell'annullamento in parte qua degli atti impugnati, la predetta sentenza ha corretto i risultati elettorali e, per l'effetto, ha attribuito il seggio in questione alla lista n. 24 avente il contrassegno "Movimento Politico Schittulli" e, dunque, ha proclamato eletto alla carica di consigliere comunale del Comune di Bari Giovanni Lucio Smaldone, candidato nel predetto Movimento e risultato primo dei non eletti, in luogo di Desiree Digeronimo.

II. 2 Va poi rimarcato che l'effetto sostanziale di annullamento, sia pure parziale, che ne è derivato, rileva con carattere erga omnes, attesa la peculiare natura dell'atto di proclamazione degli eletti, quale atto generale con il quale si procede all'individuazione di coloro che faranno parte dell'assemblea cittadina, in veste di rappresentanti di tutta la collettività di riferimento.

Pertanto, essendo già stato disposto il richiesto annullamento nella parte anche censurata con il ricorso in esame e per gli stessi profili qui dedotti, con conseguente correzione del risultato elettorale, l'interesse azionato dai ricorrenti in via autonoma con l'odierno giudizio risulta oramai soddisfatto, sicché l'unico interesse che potrebbe residuare per i ricorrenti concerne esclusivamente l'estensione degli effetti processuali derivanti dalla riferita decisione, in relazione al suo contenuto di accertamento sostanziale. Detto interesse risulta tuttavia adeguatamente soddisfatto anche da una pronuncia di rito, qual è la presente sentenza, atteso che, come chiarito da condivisa giurisprudenza, nel processo amministrativo anche una pronuncia processuale, allorché investa l'accertamento sul fondamento della domanda o solo su una questione sostanziale necessariamente pregiudiziale, può condurre all'effetto della formazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc. (cfr. Consiglio di Stato n. 40 del 19 gennaio 1995).

II. 3 Alla luce di tali premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile.

III. Tenuto conto della peculiarità, della natura e dell'esito della controversia, nonché della qualità delle parti, il Collegio  ritiene sussistere gravi motivi per procedere alla compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

  • dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse;

  • dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari e dell'Ufficio Centrale Elettorale di Bari.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8, cod. proc. amm..

Ordina   che   la   presente    sentenza sia   eseguita   dall'autorità amministrativa.

 

AUTORE/FONTE WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT E AVVOCATO NARDELLI

STUDIO LEGALE AVVOCATO SANTE NARDELLI E AVVOCATO GIOVANNI VITTORIO NARDELLI

 

 


Autore / Fonte: www.giustizia-amministraiva.it e www.studionardelli.it

Avvocato Sante NARDELLI
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e civile, diritto societario, diritto delle successioni, diritto di famiglia, diritto stragiudiziale. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, altre Magistrature Superiori.

Avvocato Giovanni Vittorio NARDELLI
Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto degli appalti, diritto dell'energia, diritto dell'edilizia e dell'urbanistica, diritto dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti, diritto del commercio, diritto civile, diritto processuale civile. Diritto Tributario. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, altre Magistrature Superiori, Tribunale Amministrativo Regionale, Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Maria Giulia NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Dora NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Antonio DENORA
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Diritto delle successioni, diritto di famiglia. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Roberto SAVINO
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Marco Maria TRAETTA
Diritto civile, diritto processuale civile. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.