studio legale bari
Studio Legale
CONSIGLIO DI STATO - PROCESSO AMMINISTRATIVO - APPELLO DEL MERO INTERVENTORE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA' - SEZIONE SESTA - NR.867 DEL 24 FEBBRAIO 2014

 

PROCESSO AMMINISTRATIVO - APPELLO DA PARTE DEL MERO INTERVENTORE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA' IN MANCANZA DI AUTONOMA POSIZIONE QUALIFICATA LEGITTIMANTE 

 Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)         

Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2014/201400420/Provvedimenti/201400867_11.XML

 

N. 00867/2014REG.PROV.COLL.

 

N. 00420/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2014, proposto da:

Franco Barbero, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vagnucci e Alessandro Massaia, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Vagnucci in Roma, via Mercalli Giuseppe n. 13;

 

contro

 

Daniele Boido, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso l’avvocato Silvio Crapolicchio in Roma, viale Parioli n. 44;

 

nei confronti di

 

Comune di Camino;

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per la riforma

 

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01024/2013, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Daniele Boido e del Ministero per i beni e le attività culturali;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Vagnucci e l’avvocato Crapolicchio per delega dell’avvocato Dagna;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

 

Considerato che sussistono i presupposti per definire nel merito il giudizio con sentenza in forma semplificata atteso che il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti costituite sono state sentite sul punto;

 

Ritenuto che l’appello proposto dal signor Franco Barbero, in primo grado mero interventore ad opponendum, risulta inammissibile per difetto di legittimazione alla luce delle seguenti considerazioni:

 

a) l’art. 102, comma 2, Cod. proc. amm., espressamente prevede che l’interventore può proporre appello solo se titolare di una posizione giuridica autonoma (e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridicamente rilevante);

 

b) nel processo amministrativo, pertanto, i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza da questi resa (fatta eccezione per il capo decisorio che riguardi il loro titolo ad intervenire), salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati (ancorché non intimati);

 

c) nel caso di specie, l’odierno appellante, rispetto all’impugnazione del provvedimento impugnato in primo grado, non è controinteressato in senso tecnico-giuridico, in quanto il suo interesse alla conservazione di tale provvedimento deriva non dalla titolarità di una nuova ed autonoma posizione giuridica attribuitagli dal provvedimento impugnato, ma semplicemente dalla c.d. vicinitas, per la proprietà di un fondo confinante rispetto al fondo oggetto della contestata realizzazione degli impianti fotovoltaici;

 

d) tale interesse alla conservazione del provvedimento impugnato dal ricorrente principale in primo grado, pertanto, pur giuridicamente rilevante, tanto da legittimare l’intervento ad opponendum spiegato in primo grado, non dà vita alla titolarità di quella posizione giuridica autonoma che sola consente, secondo la previsione di cui all’art. 102, comma 2, Cod. proc. amm., l’autonoma proposizione dell’appello;

 

e) del resto, la necessità di operare una distinzione tra la posizione giuridica legittimamente l’intervento in quanto tale e la posizione giuridica che consente all’interventore alla proposizione dell’appello risulta dal confronto tra l’art. 28, comma 2, Cod. proc. amm. e l’art. 102, comma 2, Cod. proc. amm.. La prima delle citate disposizioni subordina l’intervento alla titolarità di un qualsiasi interesse, purché non di mero fatto (e, dunque, giuridicamente rilevante), alla conservazione (intervento ad opponendum) o alla rimozione (intervento ad adiuvandum) del provvedimento impugnato; la seconda, invece, nel disciplinare l’appello dell’interventore, pone un filtro più rigoroso, richiedendo in capo al terzo la titolarità di un interesse di consistenza tale da integrare una posizione giuridica autonoma.

 

Ritenuto, in definitiva, che, alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

 

Considerato che sussistono i presupposti, tenuto conto dell’intera vicenda e dei suoi sviluppi procedimentali e processuali, per compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

 

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

 

Vito Carella, Consigliere

 

Claudio Contessa, Consigliere

 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

 

                             

                             

L'ESTENSORE                    IL PRESIDENTE

                             

                             

                             

                             

                             

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 24/02/2014

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2014/201400420/Provvedimenti/201400867_11.XML

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)         

Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT


Autore / Fonte: www.giustizia-amministrativa.it - sito di diritto amministrativo

Avvocato Sante NARDELLI
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e civile, diritto societario, diritto delle successioni, diritto di famiglia, diritto stragiudiziale. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, altre Magistrature Superiori.

Avvocato Giovanni Vittorio NARDELLI
Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto degli appalti, diritto dell'energia, diritto dell'edilizia e dell'urbanistica, diritto dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti, diritto del commercio, diritto civile, diritto processuale civile. Diritto Tributario. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, altre Magistrature Superiori, Tribunale Amministrativo Regionale, Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Maria Giulia NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Dora NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Antonio DENORA
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Diritto delle successioni, diritto di famiglia. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Roberto SAVINO
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Marco Maria TRAETTA
Diritto civile, diritto processuale civile. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.