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CONSIGLIO DI STATO - ACTIO IUDICATI E DOMANDA DI NULLITA' IN APPELLO - SEZIONE QUARTA NR.622 DEL 10 FEBBRAIO 2014

ACTIO IUDICATI - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - DOMANDA DI NULLITA' DI PROVVEDIMENTO EMESSO IN ESECUZIONE DEL GIUDICATO - PROPONIBILITA' PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - INAMMISSIBILITA'

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)          
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 ACTIO GIUDICATI - NULLITA' - INAMMISSIBILE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO

N. 00622/2014REG.PROV.COLL.

 

N. 04813/2013 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2013, proposto da:

Edilcoop Salentina S.r.l., con sede in Lecce, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Galante, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 42, presso Paolo Pagliara, per mandato a margine dell'appello;

 

 

contro

 

Comune di Alezio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vitantonio Vinci, ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'avv. Antonio Vallebona, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

 

 

per la riforma

 

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione III, n. 1096 del 15 maggio 2013, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1980/2012, proposto per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione II, n. 1544 del 18 aprile 2002, recante annullamento della deliberazione di Giunta municipale n. 10 del 16 gennaio 2002, di diniego di stipula di atto modificativo della convenzione ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera c) e 19 comma 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ai fini dell'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi ai soci, con compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alezio;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l'avv. Francesca Giuffrè, per delega dell'avv. Angelo Galante, per la società cooperativa appellante;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

FATTO e DIRITTO

 

1.) La società cooperativa edilizia Edilcoop Salentina S.r.l., con sede in Lecce, è assegnataria in diritto di superficie, in base convenzione n. 12 di rep. del 28 novembre 1981, integrata con convenzione n. 13 di rep. del 14 ottobre 1985, di un'area compresa nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare del Comune di Alezio, sul quale ha realizzato un intervento costruttivo di edilizia residenziale pubblica, con la costruzione di venti alloggi, e relativi box auto, assegnati in godimento, a proprietà indivisa, ai propri soci.

 

Al fine di poter procedere alla cessione ai soci in proprietà individuale, la società richiedeva al Comune di Alezio di voler consentire la modifica della suddetta convenzione, con la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera c) della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

Con deliberazione di Giunta municipale n. 10 del 16 gennaio 2012 il Comune rifiutava di procedere alla modifica della convenzione, sul rilievo che la società cooperativa non aveva provveduto al pagamento del conguaglio relativo al corrispettivo del prezzo di cessione dell'area.

 

La suddetta deliberazione era annullata con sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. II, n. 1544 del 18 aprile 2002, sul rilievo che "...l’inadempimento degli obblighi previsti dalla originaria convenzione stipulata tra il Comune e la cooperativa non può impedire l’attuazione del disposto di legge nella parte relativa alla modifica della convenzione di concessione dell’area, di cui all’art. 18, comma II, lett. c), della legge n. 179/1992, fermo restando il diritto del Comune di assicurare la soddisfazione dei propri crediti con gli strumenti a ciò deputati dall’ordinamento".

 

Con ricorso per ottemperanza n.r. 1980/2012 la società cooperativa ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1544/2002, nonché il risarcimento del danno cagionato dall'inottemperanza.

 

Con sentenza n. 1096 del 15 maggio 2013 il T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'Amministrazione comunale avesse prestato ottemperanza mediante l'adozione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31 maggio 2012, di approvazione dello schema di convenzione, atto che avrebbe dovuto essere "autonomamente e tempestivamente impugnato", e ha respinto la domanda risarcitoria per il presunto ritardo, perché la società ha consegnato la copia dell'ultimo bilancio approvato (necessaria, tra gli altri documenti, per determinare il prezzo di cessione ai soci) soltanto in data 14 febbraio 2012, nell’assenza di alcun principio di prova che a tale adempimento fosse stato provveduto prima "in occasione dei precedenti incontri informali intervenuti con la medesima amministrazione", né potendo essere integrato il medesimo principio dall'invio, a suo tempo, di mero prospetto per la determinazione del prezzo degli alloggi, allegato a nota del 13 settembre 2011.

 

Con appello notificato il 30 maggio 2013 e depositato il 24 giugno 2013, la società cooperativa ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi i seguenti motivi:

 

Violazione e falsa applicazione dell'art. 114 c.p.a., perché il T.A.R. salentino avrebbe dovuto rilevare ex officio la nullità della deliberazione consiliare n. 19 del 31 maggio 2012, in quanto atto manifestamente elusivo del giudicato, nella parte in cui la stipula della convenzione è stata subordinata alla condizione che la cooperativa provvedesse all'erogazione delle somme dovute per l'acquisizione delle aree e la relativa urbanizzazione.

 

Quanto al risarcimento del danno, invocati i "....tanti - non disconosciut i- contatti anche tra tecnici...", onde non sarebbe verosimile che la copia del bilancio non fosse stata in precedenza consegnata, si sostiene che in ogni caso i dati contenuti nel bilancio, se non quest'ultimo, sarebbero stati comunque forniti.

 

In conclusione, si chiede, previa declaratoria della nullità della deliberazione consiliare, nella parte in cui subordina la stipulazione della convenzione integrativa alla condizione di cui al punto 3) del dispositivo, la nomina di commissario ad acta, e la liquidazione del risarcimento del danno.

 

Il Comune di Alezio, con memoria di costituzione depositata il 4 settembre 2013, ha a sua volta dedotto:

 

a) l'inammissibilità, quale domanda nuova proposta per la prima volta in appello, della richiesta declaratoria di nullità della deliberazione consiliare, non formulata in primo grado e nemmeno con motivi aggiunti;

 

b) l'intervenuta prescrizione dell'actio judicati, in relazione al decorso del termine decennale tra il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e la proposizione del ricorso per ottemperanza;

 

c) l'infondatezza dell'appello nel merito - perché con l'adozione della deliberazione consiliare è stata comunque prestata ottemperanza al giudicato, legittimamente subordinando la stipula della convenzione integrativa alla condizione del versamento delle somme dovute dalla società cooperativa - nonché della domanda risarcitoria.

 

Con memoria depositata il 27 dicembre 2013 la società cooperativa appellante ha insistito nelle proprie deduzioni.

 

Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

 

2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata, nei sensi di seguito precisati.

 

2.1) Ad integrazione della narrativa in fatto, deve rilevarsi che con la deliberazione di Consiglio comunale di Alezio n. 19 del 31 maggio 2012, è stato bensì approvato lo schema di convenzione integrativa, determinando altresì il prezzo di cessione di ciascun alloggio e box auto pertinenziale, e nondimeno, al punto 3) del dispositivo, è stato disposto "di subordinare la stipula dell'atto all'avvenuta erogazione delle somme dovute, da parte della cooperativa, all'Amministrazione per acquisizione delle aree ed urbanizzazione delle stesse".

 

2.3) Orbene, è evidente che la deliberazione ha contenuti ed effetti che possono manifestarsi come sostanzialmente elusivi del giudicato amministrativo di cui alla sentenza ottemperanda n. 1544 del 18 aprile 2002, poiché questa, come ricordato sub 1.), aveva negato che "...l’inadempimento degli obblighi previsti dalla originaria convenzione stipulata tra il Comune e la cooperativa...(potesse) impedire l’attuazione del disposto di legge nella parte relativa alla modifica della convenzione di concessione dell’area, di cui all’art. 18, comma II, lett. c), della legge n. 179/1992, fermo restando il diritto del Comune di assicurare la soddisfazione dei propri crediti con gli strumenti a ciò deputati dall’ordinamento".

 

2.4) Sennonché tale deliberazione, anche quando ritenuta e qualificata quale atto elusivo del giudicato, e quindi vulnerata nella sua validità sotto il radicale profilo della nullità, nondimeno doveva e deve essere censurata in modo specifico dinanzi al primo giudice, laddove nessuna domanda è stata formulata dinanzi al medesimo, né può essere introdotta in via diretta e immediata in appello, ostandovi il divieto di cui all'art. art. 104 comma 1 c.p.a..

 

2.5) In altri termini, l'accertamento della perdurante inottemperanza del giudicato non può prescindere dalla proposizione di apposita domanda intesa a far valere la nullità dell'atto elusivo; ed essa deve essere peraltro portata dinanzi al giudice funzionalmente competente ex art. 113 comma 1 c.p.a., trattandosi di competenza inderogabile ex art. 14 comma 3 c.p.a., laddove il giudice d'appello ne può conoscere solo se e in quanto investito in sede d'impugnazione della sentenza con cui il giudice suddetto si sia pronunciato sulla medesima domanda.

 

2.6) In tale prospettiva, quindi, non è preclusa la riproposizione del ricorso in ottemperanza con rituale introduzione della domanda di accertamento della nullità della deliberazione consiliare suddetta, e nel nuovo instaurando giudizio di ottemperanza potrà anche essere valutata l'eccezione pregiudiziale di prescrizione (ancorché con essa collida proprio l'intervenuta emanazione di atto inteso all'ottemperanza e in disparte l'allegazione, da parte della società cooperativa, di atti interruttivi).

 

2.7) La sentenza impugnata merita conferma, poi, quanto alla reiezione della domanda risarcitoria, poiché è incontestato che la copia dell'ultimo bilancio approvato sia stata inviata dalla società cooperativa agli uffici comunali soltanto con nota del 10 febbraio 2012, acquisita al n. 0001566 del protocollo comunale in data 14 febbraio 2012, in uno alla copia della deliberazione dell'assemblea dei soci recante la sua approvazione.

 

3.) In conclusione l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

 

4.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti anche le spese e onorari del giudizio d'appello.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 4813/2013 e, per l'effetto, conferma sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione III, n. 1096 del 15 maggio 2013.

 

Spese del giudizio d'appello compensate tra le parti.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

 

Paolo Numerico, Presidente

 

Nicola Russo, Consigliere

 

Diego Sabatino, Consigliere

 

Raffaele Potenza, Consigliere

 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

   

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

   

   

   

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 10/02/2014

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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