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25 MAGGIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA - NR.3069 DEL 25 MAGGIO 2012

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - AMMISSIONE AL VOTO DI CITTADINI COMUNITARI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZE OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALL'ART.3 DEL  D.L.VO NR.197/2006 - ILLEGITTIMITA' - APPLICAZIONE DELLA DEROGA TEMPORALE  DI CUI ALL'ART.32 BIS DEL DPR 223/1967 - IMPOSSIBILITA' TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTO STRAORDINARIO

 

 

 

 

N. 03069/2012REG.PROV.COLL.

N. 01426/2012 REG.RIC.

N. 01749/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2012, proposto da:
Comune di Vallerano, Mauro Giovannini, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Acquaviva, con domicilio eletto presso Carlo Acquaviva in Roma, via Ceresio 24;

contro

Aroldo Mastrogregori, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Aloia, con domicilio eletto presso Gianfranco Graziadei in Roma, via A. Gramsci, 54;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avv. dello Stato Maria Vittoria Lumetti, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Servizi Elettorali, Orlando Nisini, Amedeo Mechelli, Antonella Minella, Federico Manfredi, Franco Mastrogregori, Giuseppe Rapiti, Orfeo Potenza, Stefano Mastrogregori;



 

sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2012, proposto da:
Orlando Nisini, Amedeo Mechelli, Federico Manfredi, Franco Mastrogregori, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Giovanforte, con domicilio eletto presso Maurizio Giovanforte in Roma, via Tuscolana 339;

contro

Aroldo Mastrogregori, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Aloia, con domicilio eletto presso Gianfranco Graziadei in Roma, via A. Gramsci, 54; Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Servizi Elettorali;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avv. dello Stato Maria Vittoria Lumetti, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Giuseppe Rapiti, Potenza Orfeo, Stefano Mastrogregori, Comune di Vallerano; Mauro Giovannini, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Acquaviva, con domicilio eletto presso Carlo Acquaviva in Roma, via Ceresio 24;

per la riforma

quanto al ricorso n. 1426 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II Bis n. 01722/2012, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA DELIBERA DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, RELATIVI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E LA ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI VALLERANO TENUTESI IL 15 – 16 MAGGIO 2011 - MCP;

quanto al ricorso n. 1749 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II Bis n. 01722/2012, resa tra le parti, concernente VERBALE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE;

 


 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aroldo Mastrogregori e di Ministero dell'Interno e di Mauro Giovannini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Giovanforte, D'Aloia, Acquaviva e l'Avvocato dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Con ricorso depositato il 15 luglio 2011 Aroldo Mastrogregori, candidato sindaco nella lista n. 2 alle elezioni comunali di Vallerano del 15/16 maggio 2011, impugnava davanti al TAR del Lazio il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni relativa alla predetta elezione e la deliberazione del consiglio comunale 27 maggio 2011 n. 17, deducendo, con il primo motivo, la illegittimità dell’ammissione al voto di cittadini comunitari sulla base di istanze presentate oltre il termine di cui all’art. 3 d.lgs. 197/2006; con il secondo motivo, la violazione dei principi generali in materia di requisiti per la presentazione delle istanze alla p.a.; con il terzo motivo, infine, la violazione del dovere di informare gli elettori comunitari del loro diritto al voto.

Il TAR, con sentenza n. 1722 del 20 febbraio 2012, superava le eccezioni pregiudiziali ed accoglieva il ricorso sulla base della fondatezza dei motivi primo e terzo, ritenendo l’irrilevanza del secondo per ragioni di economia processuale.

Hanno impugnato la sentenza dapprima lo stesso Comune di Vallerano e Mauro Giovannini, primo dei consiglieri eletti della “Lista Civica – Torre Civica” risultata risultata vincitrice, con appello notificato il 25 febbraio 2012 e poi Orlando Nisini, Amedeo Mechelli, Federico Manfredi e Franco Mastrogregori, anch’essi consiglieri eletti nella lista vincitrice, con appello notificato il 6 marzo 2012.

Il Comune e Mauro Giovannini esponevano con la prima censura che il TAR aveva affermato che la disposizione di cui all’art. 32 bis d.P.R. 223/67 recante la deroga temporale per l’ammissione al voto dei cittadini italiani non sarebbe applicabile ai cittadini stranieri comunitari, in quanto non richiamata o fatta salva dalla successiva normativa di cui al D. Lgs. 197/96, il quale stabilisce la dettagliata disciplina speciale per consentire ai cittadini stranieri l’esercizio del diritto di voto in deroga alla pregressa disciplina generale. Il TAR ha ritenuto tale disciplina compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e con il principio di integrazione comunitaria e di parità dei diritti di tutti cittadini dell’Unione, giungendo perciò alla dichiarazione di illegittimità del procedimento elettorale ed alla irrilevanza giuridica della circolare prefettizia di Viterbo che rendeva indicazioni operative in senso contrario.

L’interpretazione fornita dal giudice di primo grado si assume errata, visto che ove la possibilità del diritto al voto, per il quale i principi esigono la parità di trattamento tra i cittadini comunitari, debba essere sottoposta ad una regolamentazione diversa a seconda della cittadinanza, questa dovrebbe essere ritenuta in palese violazione dell’art. 3 Cost. In ogni caso il D. Lgs. 197/96 prevede sì una dettagliata disciplina speciale per consentire ai cittadini l’esercizio del diritto di voto, ma non esaurisce ogni profilo relativo alla partecipazione cittadino straniero alla vicenda elettorale: la differenza di disciplina tra cittadini italiani e comunitari deve valere solo nelle fasi precedenti al termine di cui all’art. 32 – e 32 bis - d.P.R. 223/67, ossia nel sistema di ammissione al voto, ma non nella materiale iscrizione nelle liste elettorali. Inoltre la stessa lettura dell’art. 32 bis citato, unitamente a quella dell’art. 32, non legittima un’applicabilità solo ad eventi straordinari verificatisi dopo il blocco delle liste, ma si ricollega al fatto della possibilità di ammissione al voto esclusivamente mediante domanda per l’avvenuta chiusura delle liste.

Con la seconda censura gli esponenti evidenziano che il Comune non aveva mancato ai propri doveri di informare gli elettori comunitari dei loro diritti ed aveva provveduto in tempo utile e nelle forme appropriate - affissione dei manifesti e dei bandi nei luoghi e con i tempi prestabiliti - suscitando quindi l’interesse di sessantaquattro cittadini romeni a chiedere dopo la scadenza del termine di cinque giorni dall’affissione del manifesto di convocazione dei comizi l’ammissione al voto.

L’appello proposto dai consiglieri comunali Nisini, Mechelli, Manfredi e Mastrogregori sosteneva analoghe tesi, insistendo sulla generalità dell’applicazione dell’art. 32 bis cit., chiave di volta per rimediare a quell’impossibilità di esercizio del diritto di voto oltre il termine indicato dal precedente art. 32 comma 1 n. 5.

Tutti gli appellanti concludeva per la riforma della sentenza n. 1722/11 del TAR del Lazio con vittoria di spese, insistendo anche i quattro consiglieri Nisini, Mechelli, Manfredi e Mastrogregori per il deferimento della causa all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ex art. 99 c.p.a. ed eventualmente alla Corte di giustizia europea ex art. 234del Trattato sull’UE.

Si sono costituiti in entrambi i giudizi Aroldo Mastrogregori, sostenendo l’infondatezza degli appelli e chiedendone il rigetto ed inoltre il Ministero dell’Interno, chiedendo una propria estromissione dal giudizio.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I due appelli devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 co. 1 c.p.a., dato che essi sono rivolti contro la medesima sentenza.

In primo luogo va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, così come eccepito dalle difese erariali.

Giurisprudenza pacifica ha da lunghissimo tempo affermato che i ricorsi riguardanti le operazioni elettorali di comuni, province e regioni vanno notificati esclusivamente agli enti delle cui elezioni si tratta e Ministero, o Prefettura, ed ufficio elettorale non possono essere parte in causa, in quanto l’ufficio elettorale, che è sì organo del Ministero dell’Interno, si scioglie con la proclamazione degli eletti.

Le due impugnative vanno esaminate congiuntamente, poiché contengono sostanzialmente analoghi motivi di gravame.

Il nucleo delle censure sollevate sta nell’erronea disapplicazione al caso di specie - l’ammissione al voto per il rinnovo degli organi del Comune di Vallerano di sessantaquattro cittadini stranieri comunitari oltre i termini previsti dal D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197 prevedente le modalità di ammissione al voto amministrativo dei cittadini comunitari residenti in Italia - del combinato disposto degli artt. 32 co. 1 n. 5 e 32 bis d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, procedura valida per i cittadini italiani e quindi estensibile a tutti i cittadini comunitari ai sensi dell’art. 3 Cost. e dei principi di integrazione comunitaria e di parità dei diritti di tutti cittadini dell’Unione.

L’interpretazione fornita dalla sentenza del TAR del Lazio è, al contrario, del tutto condivisibile per il Collegio, così come del resto da ultimo affermato da questa Sezione con la sentenza 1 marzo 2012 n. 1193, per la quale la procedura di ammissione al voto regolata dall’art. 32 bis d.P.R. n. 223/67 ha natura straordinaria ed urgente e quindi in suscettibile di interpretazione estensiva o, ancor meno, analogica.

Il D. Lgs. n. 196/97 ha attuato la direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza e deve essere inteso come il testo normativo in cui trovano sede la regolamentazione piena le forme e di modi dell’esercizio di tali diritti. Tra gli altri, l’art. 3 co. 1 stabilisce che i cittadini appartenenti alla categoria in questione che non abbiano già ottenuto l’iscrizione alle liste elettorali cosiddette aggiunte ai sensi del precedente art. 2 e che intendano partecipare alle consultazioni elettorali indette, devono presentare domanda al Sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell’art. 32 co. 4 d.P.R. 223/67.

L’ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all’acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18° anno di età o al suo riacquisto per la cessazione di cause ostative e l’art. 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, “non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni”.

Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l’art. 32 bis, la commissione elettorale circondariale “dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato”, anche decorso il termine suddetto.

Si tratta quindi, con tutta evidenza, di procedura straordinaria ed urgente di natura del tutto eccezionale, confermata anche dalla circostanza che la commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, le cui relative variazioni sono rimandate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 32 bis, ad un momento posteriore : “entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione”: anche per questo si comprende che questo particolare procedimento non attiene alla fisiologia dell’iscrizione ed integrazione costante e regolare delle liste elettorali, anche aggiunte, ma riguarda piuttosto eventi patologici e residuali dei diritti elettorali.

Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza, determina il c.d. “blocco delle liste”, con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicché ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l’acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.

Nel caso di specie la questione non era interessata da circostanze straordinarie: i cittadini comunitari, erano già pacificamente residenti a Vallerano e dunque doveva essere utilizzata nei loro riguardi la procedura espressamente prevista dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale, con la conclusione che i medesimi sono stati impropriamente ammessi al voto dalla commissione circondariale.

Relativamente ai rilievi di carattere costituzionale sollevati dagli appellanti ed ai profili di censura riguardanti eventuali disparità di trattamento emergenti ai danni dei residenti comunitari in Italia, si deve confermare quanto appena affermato da questa Sezione nella sentenza n. 1193/12, che se è vero che il diritto di voto è costituzionalmente garantito e trova fondamento nella legge, è altrettanto vero che la normativa di attuazione, ivi compresa quella relativa alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, deve tenere in conto l’altrettanto fondamentale esigenza, insita anch’essa nel sistema costituzionale, di garantire la certezza e la trasparenza delle elezioni e a tale funzione adempie la regolamentazione introdotta dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale 12 marzo 1970, n. 47 e in particolare l’art. 3 della legge n. 197/1996 che consente l’iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari entro il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, mentre una ulteriore norma straordinaria di garanzia, l’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 tutela, per motivazioni logiche, le posizioni di quanti hanno acquistato o riacquistato il diritto di voto successivamente ai termini ordinari e straordinari fissati dalla legge, così come ampiamente dedotto in precedenza, senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e cittadini comunitari, nel rispetto della par condicio voluto dalla Costituzione della Repubblica.

Per quanto finora esposto gli appelli esaminati devono essere respinti, vista l’irrilevanza della censura sollevata dal Comune ed inerente l’avvenuto rispetto dei termini del procedimento elettorale, nonché delle richieste dei consiglieri comunali appellanti del deferimento della questione all’adunanza plenaria oppure del rinvio alla Corte di giustizia europea: non vi ha ragione di deferimento all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 99 c.p.a., data l’assenza di contrasti giurisprudenziali sul punto all’interno della Sezione, né di rinvio alla Corte di giustizia europea, visto che nella vigente legislazione non si rinvengono sintomi di disparità di trattamento tra cittadini in virtù di quanto specificato in ordine all’applicazione dell’art. 32 bis d.P.R. 223/67.

La peculiarità della controversia dimostra l’opportunità della compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previamente riuniti,

li respinge entrambi e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 

 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)          
   

 

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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