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02 MAGGIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO SEZIONE QUINTA - NR.2487 DEL 02 MAGGIO 2012

PROCESSO AMMINISTRATIVO - ACCESSO AI DOCUMENTI - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - E' DI 15 GIORNI AI SENSI DELL'ART.87 C.P.A.

 

N. 02487/2012REG.PROV.COLL.

N. 10514/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10514 del 2011, proposto da:
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Torrelli, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n.2;

contro

Imma di A.Rubeo Sas, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Oliva, con domicilio eletto presso Giuseppe Palladino in Roma, via Ottaviano n. 9;

nei confronti di

Comune di Avezzano;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00660/2011, resa tra le parti, concernente RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI;

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Imma di A.Rubeo Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Torrelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

Il 28 giugno 2011 la s.a.s. Imma di A. Rubeo indirizzava al Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano, oltre che al Comune, domanda di accesso ai sensi della L. 241/90 per la conoscenza di titoli autorizzativi rilasciati relativamente a compendi immobiliari di proprietà del Consorzio siti in Avezzano ed inoltre di domande di mutamenti di destinazione d’uso, di procedure eseguite, di bandi di assegnazione e contratti di locazione e di tutti gli atti connessi, evidenziando il proprio interesse collegato ad ipoteca iscritta su tali immobili, al momento interessati da lavori.

Avverso la nota 15 luglio 2011 recante diniego del Consorzio motivato con varie ragioni, la s.a.s. Imma proponeva ricorso al TAR dell’Abruzzo, il quale con la sentenza n. 660 del 10 dicembre 2011 in parte lo accoglieva ed in parte lo dichiarava inammissibile.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 19 dicembre successivo il Consorzio impugnava la sentenza n. 660/11, sollevando le seguenti censure:

1.Omesso esame della memoria del 24.12.11 depositata dal Consorzio il 28.10.11 e dei documenti alla medesima allegati. Difetto di motivazione. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omesso rilievo d’ufficio della irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il TAR ha del tutto omesso qualsiasi esame delle difese del Consorzio, ivi compresa l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito. Poiché la notifica ai soggetti intimati è avvenuta il 19 settembre 2011 ed il deposito presso la segreteria del TAR il successivo 14 ottobre, deve ritenersi superato il termine quindicinale fissato dall’art. 87 co. 3 c.p.a.

2.Carenza di interesse in merito alla richiesta di accesso agli atti. Alla base della domanda di accesso vi sono presupposti di fatto, asportazione di materiali in lamiera, che nulla hanno a che fare con trasformazioni edilizie rilevanti e che comunque, ove avviate, non potrebbero che apportare migliorie al bene oggetto di garanzia della Imma. In ogni caso gli interventi di manutenzione ordinaria correnti all’interno degli immobili non possono essere correlati ad una domanda di accesso del tutto generica ed atta ad un inammissibile controllo generalizzato. Altrettante considerazioni vanno svolte per le richieste attinenti ad aspetti privatistici della gestione degli immobili, come i contratti di locazione, indicati del tutto genericamente, e non pertinenti con gli interessi fatti valere dalla ricorrente.

3.Difetto di motivazione e di istruttoria. Travisamento dei fatti. In via subordinata, il Consorzio ribadiva che non erano in corso interventi che potessero compromettere le garanzie ipotecarie della Imma, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata.

Il Consorzio per sviluppo industriale di Avezzano concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

La s.a.s. Imma si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla odierna camera di consiglio la causa è passata in decisione.

L’appello deve essere accolto per l’assorbente fondatezza del primo motivo, inerente la tardività del deposito del ricorso di primo grado.

Il deposito presso la segreteria del TAR dell’Abruzzo è avvenuto il 14 ottobre 2011, laddove la notifica ai soggetti intimati risaliva al precedente 19 settembre, dunque la violazione del termine dimidiato stabilito dell’art. 87 co. 3 c.p.a. appare evidente; e altrettanto evidente appare che trattandosi di inosservanza di un termine e non delle norme sull’intimazione in giudizio delle parti interessate a resistere, non può avere pregio la difesa dell’appellato, secondo cui la costituzione in giudizio in primo grado del Consorzio, avrebbe sanato in qualche modo l’inosservanza del termine di legge.

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere accolto.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato al pagamento delle spese per i due gradi di giudizio in favore del Consorzio appellante, liquidandole in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre ad accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)      

 

 

 

 

 


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