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20 FEBBRAIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO QUINTA SEZIONE NR.905 DEL 20 FEBBRAIO 2012

APPALTI E CONTRATTI - SCELTA DELLA FORMULA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PURCHE' NON SIA PALESEMENTE  ILLOGICA

 

 

 

N. 00905/2012REG.PROV.COLL.

N. 03167/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3167 del 2011, proposto da:
Imprima Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Militerni, Massimo Militerni, con domicilio eletto presso Militerni & Associati in Roma, piazza del Popolo, 18;

contro

Aler Varese, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso Giuseppe Rusconi in 00196 Roma, Piazzale Flaminio N. 19;

nei confronti di

Edil Bb S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Sterrantino, con domicilio eletto presso Daniele Sterrantino in Roma, Piazzale Flaminio, 19;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00524/2011, resa tra le parti, concernente GARA PER ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2002-2004 - RIS. DANNO

 


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aler Varese e di Edil Bb S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Militerni, Rusconi e Sterrantino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Il presente ricorso in appello è proposto dalla società Imprima costruzioni s.r.l. e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con la quale è stato respinto un ricorso presentato presso quella sede giudiziaria avverso l’aggiudicazione alla controinteressata del contratto per la costruzione di un fabbricato per 70 appartamenti, ritenendo che fosse stato attribuito alla medesima un inesatto punteggio per l’offerta economica.

Questi i motivi dell’appello:

Errore della sentenza circa il punteggio attribuito all’appellante per l’offerta economica; poiché il primo giudice non si è curato di verificare la correttezza dell’applicazione della formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica dell’appellante, la quale avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo (25 punti);

Motivazione illogica e contraddittoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in quanto la scelta operata dall’Amministrazione è risultata ingiusta avendo ingiustificatamente appiattito i risultati delle offerte.

Chiede, altresì, l’appellante il risarcimento del danno.

Si costituiscono in giudizio sia l’Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale della Provincia di Varese che la controinteressata Edil B.B. s.r.l., le quali si oppongono all’appello e ne domandano la reiezione, confutando con più memorie le argomentazioni di cui ai motivi avversari, anche con riferimento alla tardività del ricorso, per la parte di esso che si riferisce alle clausole di bando.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011.

DIRITTO

L’appello è infondato nel merito, come sarà appresso specificato, e può perciò essere assorbita l’eccezione di tardività del ricorso, per la parte di esso che si riferisce alla illegittimità delle clausole del bando.

La “causa petendi” dell’appello consiste nella ritenuta mancanza di correttezza della formula applicata per il calcolo dell’offerta economica e sulla sua incongruità.

Per quest’ultimo aspetto, al di là, della tardività del ricorso, che, come indicato in precedenza non viene esaminata in questa sede, in ragione dell’assorbimento della relativa eccezione, va rilevato che la scelta di una formula o di un’altra ricade nella discrezionalità dell’amministrazione, sulla base delle considerazioni che la stessa compie in sede di scelta preventiva, nel senso che la scelta medesima è quella ritenuta più coerente con le esigenze che la stessa amministrazione si pone in ordine alla valutazione delle offerte presentate.

In questo senso, ed in considerazione che comunque il metodo di calcolo attribuisce comunque a ciascuna offerta una valutazione differenziata, non dimostrandosi manifestamente illogica, non vi è spazio per il giudice della legittimità di sindacare il metodo di scelta.

Andando, poi, alla concreta applicazione della formula all’offerta presentata dall’appellante, questa risulta correttamente applicata, in quanto si sono attribuiti i parametri previsti dalla formula medesima, e cioè al numeratore il peso ponderale attribuito all’elemento prezzo (25) moltiplicato per la differenza tra il prezzo a base d’asta e quello offerto dall’appellante (7814-5734 = 2080) e al denominatore il prezzo a base d’asta (7814), avendosi così il risultato di 6,32, che è esattamente il punteggio attribuito all’appellante in concreto.

La pretesa dell’appellante di vedersi attribuito invece il punteggio massimo è una sua mera affermazione, che non tiene conto della formula specificamente indicata nel bando di gara, e pertanto, la sua collocazione al sesto posto della graduatoria è il risultato legittimo della corretta applicazione della formula valutativa di cui alla “lex specialis”.

L’appello, condivise le argomentazioni del TAR, va, pertanto, rigettato.

Le spese di giudizio del presente grado, tuttavia, sussistendo all’uopo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l 'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)  

 

 

 
 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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