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20 FEBBRAIO 2012 - CONSIGLIO DI STATO QUINTA SEZIONE NR.895 DEL 20 FEBBRAIO 2012

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - CONTRIBUTI PUBBLICI - QUANDO LA P.A. NON HA ALCUN POTERE DISCREZIONALE DI DISCONOSCERE IL CONTRIBUTO - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTE  

 

 

N. 00895/2012REG.PROV.COLL.

N. 09903/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9903 del 2011, proposto da:
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Piovano e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

Sadem S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi e Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 63;

nei confronti di

Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione II, n. 00586/2011, resa tra le parti, concernente il diniego di compensazione di oneri del servizio trasporto pubblico e l’erogazione di contributi regionali;

 


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sadem S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Gianluca Contaldi, per delega dell'Avvocato Mario Contaldi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 


 

1.- Premesso che con la sentenza impugnata il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso presentato dalla attuale appellata per ottenere l’annullamento della determinazione del 14.5.2007, n. 5200/26.3, del Dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale della Regione Piemonte, l'accertamento del diritto di conseguire il pagamento della somma di € 323.909,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di "compensazione" (a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1191/1969 e n. 1893/1991) degli oneri economici sostenuti nell'esercizio 1997, per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico imposti dalla citata Regione Piemonte, e la conseguente condanna di essa Regione a corrispondere alla parte appellata le somme sopra indicate, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

2.- Premesso altresì che non appare essere sintomo di acquiescenza alla sentenza impugnata la nota, inviata dalla Regione Piemonte alla parte appellata, con la quale è stato comunicato che, in assenza di copia del bilancio aziendale relativo all’anno 1997, era impossibile evincere le varie poste attive e passive imputabili ai diversi rami di attività, sicché non era possibile quantificare la compensazione eventualmente spettante ed ottemperare al dispositivo della sentenza di cui trattasi. Ciò in quanto alla richiesta non può riconoscersi valenza di acquiescenza perché, a fronte di una sentenza lesiva, essa tende solo a contenerne le conseguenze negative attraverso atti o comportamenti, che - impregiudicato l'esperimento delle vie di tutela - non aggravino la posizione dell'interessato, il quale ben può manifestare atteggiamenti collaborativi funzionali alla tutela della stessa.

L'acquiescenza tacita in sede procedimentale o processuale ad atti amministrativi con effetti ostativi al diritto dell'azione giurisdizionale si configura invero soltanto in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile col volere di contestare il precipuo provvedimento al momento in discussione e non di comportamenti legati solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, che certamente non escludono l'eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto.

3.- Ritenuto che, ai sensi dell’art. 9 del c.p.a., nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevabile se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo esplicito o implicito, ha statuito sulla giurisdizione.

4.- Considerato che con l’atto di appello la Regione Piemonte ha formulato la eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di domanda di compensazione economica per l’assolvimento di obblighi di servizi di trasporto perché essa non attiene all’esercizio di poteri discrezionali della P.A..

5.- Rilevato che nell’accogliere il ricorso detto T.A.R. si è implicitamente pronunciato sulla sussistenza al riguardo della giurisdizione del G.A. e la eccezione formulata con detto motivo è quindi da considerare ammissibile.

6.- Premesso che quando alla P.A. non è attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un contributo in favore di un privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato soggetto e la P.A. è chiamata ad effettuare solo controlli formali) il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento.

7.- Considerato che la eccezione è quindi condivisibile, perché, relativamente a detto diritto, la P.A. non dispone di alcun potere discrezionale di disconoscere il contributo, se non nell'ambito del riferimento al difetto dei presupposti, in assenza del quale l'eventuale provvedimento con il quale il contributo sia determinato in base a criteri individuabili dalla legge stessa è inidoneo a degradare il diritto soggettivo in mero interesse legittimo, con conseguente giurisdizione al riguardo del Giudice ordinario, cui è riconosciuto il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

8.- Ritenuto che detto orientamento è stato di recente ribadito dalla Corte regolatrice della giurisdizione, che ha affermato che sono soggette alla giurisdizione del Giudice ordinario, anche in un procedimento amministrativo di accertamento del quantum, le vicende nelle quali non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, perché la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata è qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

9.- Rilevato che, al riguardo, è irrilevante la riconduzione della controversia nella materia dei pubblici servizi, mancando l'esercizio di un potere autoritativo della P.A., né è applicabile l'art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006 (e, attualmente, l’art. 133 del c.p.a.) che, in materia di revisione prezzi, attribuisce la giurisdizione al Giudice amministrativo, essendo esclusa, per espressa previsione di cui all'art. 23 del citato d. lgs., la prestazione di servizi di pubblico trasporto dall'ambito di applicazione del citato codice degli appalti pubblici (Cassazione civile, Sez. un., 11 gennaio 2011, n. 397);

10.- Considerato che comunque non rileva che si versi in materia di pubblici servizi, occorrendo pur sempre, per radicare la giurisdizione del Giudice amministrativo, che la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo (C. Cost. sentenza n. 204/2004) e che non si tratti di corrispettivi, tra i quali vanno inclusi anche i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione (Cassazione Civile Sez. un. n. 12372 del 2008);

11.- Rilevato che, sempre secondo la Corte di Cassazione (sentenze n. 27618 del 21.11.2008, e n. 13338 del 1.6.2010) il presupposto per l’insorgenza della giurisdizione ordinaria è in sostanza l'inesistenza di una discrezionalità amministrativa nella determinazione della entità del credito controverso anche alla stregua dei criteri tecnici posti dalla legge regionale in materia.

12.- Ritenuto che con il ricorso introduttivo del giudizio in esame è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stato disposto che “Con riferimento alla Vostra richiesta di compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi all'anno 1997 e conseguente costituzione in mora della Regione Piemonte, si rileva che la disciplina prevista dalla Legge n. 151 del 10.04.1981, vigente per l'anno 1997, non contemplava un metodo di compensazione integrale a copertura dei maggiori costi sostenuti dalle aziende di trasporto per garantire lo svolgimento del servizio pubblico nel rispetto degli obblighi imposti, bensì un regime di erogazione di contributi regionali a copertura della differenza tra i costi ammissibili a seguito del raffronto con i costi economici standardizzati regionali ed i ricavi di esercizio. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano quindi a carico delle singole aziende di trasporto. Pertanto, posto che non sussiste a carico della Regione Piemonte l'obbligo di procedere alla compensazione degli oneri che hanno generato disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, la richiesta avanzata dalla Vs. Azienda non può essere accolta”; nonché è stato chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di compensazione integrale e la relativa condanna della Regione Piemonte al pagamento delle stesse a favore della appellante.

13.- Considerato pertanto che il petitum sostanziale fatto valere in giudizio verte in materia di diritto alla compensazione degli oneri di servizio pubblico di trasporto rispetto al quale la P.A. non dispone di alcun potere discrezionale di disconoscerlo, se non per difetto dei presupposti, riguardo al quale deve escludersi la giurisdizione in materia del G.A..

14.- Per le considerazioni in precedenza svolte va accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sussistendo al riguardo la giurisdizione del Giudice ordinario (Consiglio Stato, Sez. V, 15 ottobre 2010 n. 7530; Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2011, n. 397).

15.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sussistendo al riguardo la giurisdizione del Giudice ordinario.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)      
 

 

 
 

 

 


Autore / Fonte: WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT

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