studio legale bari
Studio Legale
09 SETTEMBRE 2011 - CONSIGLIO DI STATO QUINTA SEZIONE - NR.5076 DEL 09 SETTEMBRE 2011

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI - CLAUSOLA DEL BANDO CHE PRESCRIVE DETERMINATI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE - VA IMPUGNATA AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE DALLA CONOSCENZA DEL BANDO

 

 

 

 

N. 05076/2011REG.PROV.COLL.

N. 09952/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9952 del 2010, proposto da: 
EUROFIDI SOCIETA’ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Vilma Aliberti, Renato Martorelli, Guido Francesco Romanelli e Marco Scalvini, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, n. 5; 

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Valentina Mameli e Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, Sez. IV, n. 4992 del 2 settembre 2010, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SUBORDINATI AI CONFIDI LOMBARDI;

 


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Aliberti, Romanelli e Pujatti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 


FATTO

1. Con decreto dirigenziale n. 2202 del 9 marzo 2010 l’amministrazione regionale della Lombardia ha respinto l’istanza in data 28 gennaio 2010 della Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a. (d’ora in avanti Eurofidi) di ammissione al finanziamento previsto dalla delibera della Giunta regionale n. VIII/010602 del 25 novembre 2009 (avente ad oggetto “Intervento finanziario a sostegno dei confidi di primo grado operanti a favore di imprese di tutti i settori economici: approvazione dell’avviso per la concessione di finanziamenti subordinati”), a causa della “…mancanza del requisito di cui al punto 3.2 lettera b) dell’avviso, vincolante per la concessione del finanziamento”.

Eurofidi ha impugnato tale decreto ed ogni atto ad esso presupposto, nonché la stessa delibera regionale n. VIII/010602 del 25 novembre 2009, limitatamente al punto 3.2, lett. b), dell’avviso, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, lamentando “I. Violazione ed errata applicazione del punto 3.2. lettera b) dell’avviso, nonché dei principi di par condicio e concorrenza, nonché dell’art. 101 del Trattato CE del 25/03/1957 e s.m.i. e dell’art. 2 della legge n. 287/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta” nonché “II. In subordine. Violazione ed errata applicazione dei principi di par condicio e concorrenza, nonché dell’art. 101 del Trattato CE del 25/03/1957 e s.m.i. e dell’art. 2 della legge n. 287/1990).

Secondo la ricorrente, infatti, la clausola (punto 3.2., lett. b), dell’avviso, che ammetteva al finanziamento i soli Confidi che, oltre ad avere la sede operativa in Lombardia, alla data del 31 dicembre 2008 avessero prestato in favore di imprese aventi sede operativa in Lombardia almeno i due terzi delle garanzia rilasciate, doveva essere interpretata non già in modo letterale e formalistico, bensì in armonia con i principi di par condicio e concorrenza e alla luce delle finalità perseguite mediante l’intervento finanziario approvato, nel senso cioè che il predetto requisito doveva intendersi soddisfatto da quei Confidi, come la ricorrente, che, ancorché operanti su tutto il territorio nazionale, avevano una o più sedi nel territorio lombardo solo rispetto alle quali doveva essere accertato la prestazione di almeno due terzi delle garanzie in favore delle imprese lombarde.

A seguito dell’opposizione dell’intimata Regione Lombardia il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale e riassunto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (NRG.1366/2010).

2. Con altro ricorso giurisdizionale notificato il 10 giugno 2010 Eurofidi ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia l’annullamento del decreto n. 3532 del 12 aprile 2010 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia di approvazione dell’ “Avviso per la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi lombardi nell’ambito della normativa di cui al d.p.c.m. 3 giugno 2009, ai sensi della d.g.r. n. 8/10602 del 25 novembre 2009”, nonché specificamente del punto 3.2, lettera b, dell’avviso stesso.

Lamentando “Violazione ed errata applicazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 2 della legge reg. n. 1/2007. Violazione ed errata applicazione dei principi di par condicio e concorrenza nonché dell’art. 101 del Trattato CE del 25/03/1957 e s.m.i. e dell’art. 2 della legge n. 287/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta” la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato alla stregua delle stesse ragioni spiegate nella precedente impugnativa.

Il ricorso è stato iscritto al NRG. 1519/2010.

3. Il predetto tribunale, sezione IV, con la sentenza n. 4492 del 2 settembre 2010, nella resistenza della Regione Lombardia, riuniti i ricorsi, prescindendo dall’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’intimata amministrazione regionale, li ha respinti, ritenendo infondate le censure svolte, giacchè la contestata clausola dell’avviso non violava né il canone di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione (contenendo soltanto una delimitazione oggettiva, del tutto ragionevole, dei previsti finanziamenti), né il principio della libera concorrenza (le provvidenze economiche in questione non potendo essere qualificate come aiuti di stato).

4. Con rituale e tempestivo atto di appello Eurofidi ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo in sostanza le censure spiegate in primo grado, a suo avviso, erroneamente apprezzate, superficialmente esaminate ed ingiustamente respinte con motivazione approssimativa e affatto condivisibile.

Ha resistito al gravame la Regione Lombardia, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza ed insistendo in particolar modo sull’eccezione di inammissibilità per tardività dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo gardo, sui quali i primi giudici non si erano neppure pronunciati.

5. Le parti hanno illustrato con apposite memorie, anche di replica, le proprie tesi difensive.

All’udienza pubblica del 17 maggio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività dei ricorsi di primi grado, sollevata in primo grado dalla Regione Lombardia, non esaminata dai primi giudici ed espressamente riproposta in sede di appello.

Essa è fondata.

6.1. In punto di fatto occorre rilevare che, come risulta dalla documentazione in atti, la Regione Lombardia, con la delibera di giunta n. VIII/010602 del 25 novembre 2009, approvava (punto 1) l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi operanti per il rilascio di garanzie di primo grado (di cui all’allegato 1) per un importo di €. 24.000.000,00 allo scopo di favorire lo sviluppo e l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie imprese lombarde (con la precisazione che tale misura non si configurava come aiuto di stato), dando mandato (punto 2) al Direttore pro – tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata alla definizione, con successivo decreto, di una misura finanziaria con l’applicazione di un tasso massimo non superiore all’1%, rientrante nei regimi di aiuto temporanei già approvati dalla Commissione Europea e non cumulabile con altre forme di aiuto per una dotazione complessiva di €. 6.000.000,00.

In tale avviso pubblico, al paragrafo 3, rubricato “Soggetti beneficiari”, era previsto che i Confidi ricadenti in una delle categorie di cui al punto 3.1. potevano accedere agli interventi finanziari a condizione “…(b) di prestare, a favore di imprese aventi sede operativa in Lombardia, alla data del 31/12/2008, almeno i due terzi delle garanzie rilasciate…”.

6.2. Diversamente da quanto sostenuta dall’appellante, tale clausola indicava i requisiti soggettivi indispensabili per accedere alle provvidenze economiche in questione, come del resto si ricava dal suo stesso tenore letterale (ed in particolare dalla locuzione introduttiva “…a condizione che…”, così che la loro mancanza determinava ipso facto l’impossibilità di presentare domanda di ammissione ovvero l’inutilità di quest’ultima ed il suo rigetto, senza che sussistesse in capo agli uffici regionali preposti all’esame della domanda stessa alcun potere valutativo (circa l’esistenza del requisito in esame).

Detta clausola, in quanto immediatamente escludente e perciò lesiva della posizione giuridica di quei Confidi, come la ricorrente, che non fossero in possesso dei relativi requisiti, andava impugnata immediatamente e non già in uno con il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione, meramente applicativo e ricognitivo della relativa prescrizione: ciò del resto in applicazione al consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sussiste l’onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando di concorso o della lex specialis di una gara che impediscano la stessa partecipazione alla gara, rinvenendosi la loro immediata lesività proprio nell’immediato effetto preclusivo, cui consegua per l’interessato un provvedimento negativo avente carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (ex multis, C.d.S., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380; 15 ottobre 2010, n. 7515; 10 agosto 2010, n. 5555; 3 giugno 2010, n. 3489; sez. III, 13 gennaio 2011, n. 2463; sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1166).

6.3. E’ pertanto sicuramente tardivo il primo ricorso, originariamente proposto da Eurofidi nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (con raccomandata spedita il 21 aprile 2010, pervenuta alla Regione Lombardia il 27 aprile 2010) e poi trasposto in sede giurisdizionale, ben oltre il termine di 60 giorni dall’effettiva conoscenza del contenuto lesivo ed escludente della clausola di cui al punto 3.2., lett. b), dell’avviso pubblico.

Al riguardo è decisiva la circostanza che, come risulta dagli atti di causa, già in data 23 dicembre 2009 la stessa Eurofidi, a mezzo di legali di propria fiducia, con apposita nota aveva contestato alla Regione Lombardia la pretesa illegittimità (per violazione del principio della concorrenza, poi posto a fondamento anche delle impugnative in esame) della predetta clausola dell’avviso pubblico, chiedendone la modifica onde consentire la sua partecipazione, non essendo utile a fini della tempestività del ricorso l’impugnazione del decreto di rigetto della domanda, trattandosi di atto meramente applicativo della più volte ricordata clausola escludente.

6.4. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quanto attiene al secondo ricorso, con il quale è stato impugnato il decreto n. 3532 del 12 aprile 2010 del Direttore Centrale della Programmazione integrata, avente ad oggetto “Approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi Lombardi nell’ambito della normativa di cui al D.P.C.M. 3 giugno 2009, ai sensi della D.G.R. n. VIII/10602 del 25 novembre 2009”.

Tale decreto, infatti, è stato emanato in virtù dell’apposito mandato contenuto nel punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10692 del 25 novembre 2009 e ne costituisce puntuale applicazione, anche per quanto riguarda i requisiti soggettivi di cui i Confidi dovevano essere in possesso per poter accedere alla concessione di tutte le forme di finanziamento previste da detto atto deliberativo, come si ricava agevolmente dalla lettura dell’allegato I alla predetta deliberazione, contenente “Avviso di invito a presentare domanda per la concessione di finanziamenti subordinati ai confidi”.

D’altra parte dalla lettura della ricordata delibera regionale e dallo stesso decreto impugnato non vi è alcun elemento da cui desumere l’attribuzione al Direttore pro – tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di uno specifico potere di determinare autonomamente i requisiti di ammissione alla specifica forma di misura finanziaria di cui al punto 2; né alcuna prova (neppure a livello indiziario) in tal senso è stata fornita dalla ricorrente.

Il vulnus alla posizione giuridica di Eurofidi, derivante dal contenuto della clausola che imponeva ai Confidi richiedenti, oltre ad avere la sede operativa in Lombardia, di aver prestato a favore di imprese aventi sede operativa in Lombardia almeno i due terzi delle garanzie rilasciate, è da ascrivere direttamente alla previsione della delibera della Giunta regionale e non già al decreto che ne ha fatto mera applicazione.

E’ pertanto tardivo anche il secondo ricorso, non potendo considerarsi “nuova”, o comunque diversa da quella contenuta nella ricordata delibera regionale, la clausola di cui al punto 3.2., lett. b), dell’avviso approvato con l’impugnato decreto n. 3532 del 12 aprile 2010 per il solo fatto di contenere l’inciso “…così come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda”, quest’ultimo costituendo una mera precisazione circa il documento da considerare ai fini della prova del requisito soggettivo di ammissione ai finanziamenti in questione.

7. In conclusione i ricorsi proposti in primo grado da Eurofidi devono essere dichiarati irricevibili.

Può disporsi, in ragione della peculiarità della fattispecie, la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, n. 4992 del 2 settembre 2010, in riforma della sentenza impugnata dichiara irricevibili i ricorsi proposti in primo grado da Eurofidi – Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.p.a.

Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Autore/Fonte: www.giustizia-amministrativa.it AVVOCATO NARDELLI (STUDIO LEGALE NARDELLI)


Autore / Fonte: Www.giustizia-amministrativa.it

Avvocato Sante NARDELLI
Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e civile, diritto societario, diritto delle successioni, diritto di famiglia, diritto stragiudiziale. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, altre Magistrature Superiori.

Avvocato Giovanni Vittorio NARDELLI
Diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto degli appalti, diritto dell'energia, diritto dell'edilizia e dell'urbanistica, diritto dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti, diritto del commercio, diritto civile, diritto processuale civile. Diritto Tributario. Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, altre Magistrature Superiori, Tribunale Amministrativo Regionale, Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Maria Giulia NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Dora NARDELLI
Diritto civile, diritto processuale civile, diritti delle persone e delle successioni, diritto di famiglia. Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro, contratti civili, tipici ed atipici. Diritto ecclesiastico. Diritto canonico. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Antonio DENORA
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Diritto delle successioni, diritto di famiglia. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile. Continua

Avvocato Roberto SAVINO
Diritto civile, diritto processuale civile, diritto bancario, diritto societario, diritto fallimentare e procedure concorsuali. Diritto del lavoro. Concorrenza. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.

Avvocato Marco Maria TRAETTA
Diritto civile, diritto processuale civile. Diritti delle persone e risarcimento del danno. Patrocinante dinanzi alla Corte di Appello e Tribunale Ordinario Civile.